Non solo gli emendamenti aggiuntivi. Il disegno di legge stralcio della IV Commissione dovrà affrontare anche altri ostacoli, nascosti questa volta tra le righe dell’articolato. Tra presente e futuro, il tema della transizione energetica continua a dividere (CLICCA QUI). A circa un mese e mezzo dal suo passo indietro, il testo ha fatto il suo esordio la scorsa settimana, con la relazione del presidente Giuseppe Carta e l’avvio della discussione generale. L’esame di Sala d’Ercole è atteso già nella giornata di domani.
A richiedere il ritorno del ddl in Commissione era stato proprio il presidente Carta, per ulteriori approfondimenti dopo le criticità sollevate da alcune associazioni di categoria, in particolar modo Confindustria e Legambiente. La riapertura delle audizioni ha permesso di formulare la riscrittura di alcuni articoli. Degli undici articoli complessivi, il focus è stato concentrato sui primi quattro, in materia di transizione energetica. Un nuovo faccia faccia che ha permesso di compiere dei passi in avanti senza, però, soddisfare del tutto le richieste. Ma dove si celano le maggiori insidie? Andiamo nel dettaglio.
Le modifiche già annunciate in aula
La necessità di ulteriori revisioni è stata posta anche nel corso della seduta di mercoledì. Deputati di opposizione, ma anche di maggioranza hanno già avanzato alcune proposte. Tra queste ce ne saranno anche alcune governative. Nel suo intervento l’assessore al ramo Francesco Colianni ha espresso la sua intenzione di presentare un emendamento di modifica dell’articolo 4, che prescrive per i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica regionale, l’obbligo di dotazione di adeguati sistemi di accumulo di capacità proporzionata alla potenza installata. L’esponente del governo Schifani in quota Mpa ha riconosciuto l’intervento come “imperfetto” e così come formulato “non favorevole” e persino “inapplicabile” per la Sicilia.
Ma non solo. Il confronto in Commissione non avrebbe soddisfatto del tutto le associazioni di categoria, che alla vigilia del nuovo approdo a Sala d’Ercole hanno inviato una lettera indirizzata al presidente della Regione, dell’Ars, della Commissione Ambiente e ai capigruppo all’Assemblea regionale. Se da un lato è apprezzata l’introduzione di una disciplina transitoria per i procedimenti già avviati, dall’altro il mancato avvio di una riforma organica della disciplina regionale delle aree idonee lascia non pochi dubbi e parecchio rammarico. Da qui l’esigenza di illustrare una serie di osservazioni e di proposte.
I dubbi sulle aree idonee
Partiamo dall’articolo 1 e dal capitolo aree idonee. Secondo quanto è possibile apprendere dal documento, la previsione regionale non individuerebbe “ulteriori aree idonee rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale” anzi nel caso delle aree industriali, commerciali, artigianali e aree di crisi industriale complessa introdurrebbe “una limitazione ulteriore, escludendo l’installazione di impianti eolici, con conseguente restringimento dell’ambito applicativo rispetto alla normativa statale“.
Non convincerebbero neanche le superfici e strutture del demanio e del patrimonio regionale: “Seppure la previsione appare astrattamente idonea a individuare una categoria ulteriore di aree, tuttavia, la concreta individuazione viene rinviata a un successivo Piano di intervento della presidenza della Regione, senza definire criteri, contenuti minimi e termini per la sua adozione. Si ritiene opportuno specificare nella norma – si legge – i criteri di individuazione delle aree, le modalità procedurali e le tempistiche di approvazione, assicurando il coordinamento con il Ptr e con il Pears“.
Per quanto riguarda l’individuazione delle aree entro 500 metri dalle cabine primarie “risulta coerente con gli obiettivi di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili e di ottimizzazione delle connessioni alla rete elettrica” ma “permangono tuttavia alcuni profili di indeterminatezza, in quanto la disposizione non chiarisce se essa si riferisca a tutte le tecnologie o a specifiche categorie di impianti“.
Le nuove disposizioni, in tal senso, non differenzierebbero “le aree idonee in funzione delle diverse tecnologie rinnovabili, né tiene conto delle specifiche esigenze localizzative di impianti fotovoltaici, agrivoltaici, eolici, offshore, a biomassa o di accumulo. Inoltre, una parte rilevante dell’attività di individuazione delle aree viene rinviata a successivi atti amministrativi, senza termini certi e criteri definiti. Si ritiene pertanto opportuno integrare il testo mediante l’individuazione diretta di ulteriori categorie di aree idonee“.
Dubbi anche per quanto concerne la priorità istruttoria per alcune specifiche tecnologie energetiche, tra cui geotermia, idroelettrico, agrivoltaico avanzato, idrogeno verde, biogas e biometano. La norma, infatti, non individuerebbe “criteri oggettivi sulla base dei quali attribuire tale priorità né chiarisce le modalità applicative della stessa. Poiché tutte le tecnologie indicate vengono collocate sul medesimo piano, senza graduazioni o parametri di valutazione, la norma rischia di non produrre effetti concreti sull’ordine di trattazione delle istanze“. A questi punti si aggiunge anche la non previsione delle tecnologie eolica e fotovoltaica, attualmente le principali fonti di sviluppo della produzione rinnovabile regionale.
Criticità anche per le autorizzazione degli impianti
Particolari criticità sono state sollevate anche per l’articolo 2. La norma disciplina i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, attribuendo all’assessorato regionale per l’Energia la facoltà di disporre la sospensione dei procedimenti autorizzativi di impianti nel raggiungimento degli obiettivi di potenza installata previsti per il 2030. La facoltà cesserebbe al ricorrere congiunto dell’adeguamento della sostenibilità tecnica delle infrastrutture di rete e della compiuta applicazione del sistema dei prezzi zonali.
Come si apprende dalla lettera inviata la disposizione avrebbe “natura finanziaria e non appare idonea a costituire il fondamento giuridico di un potere regionale di sospensione generalizzata dei procedimenti autorizzativi in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili. La previsione introduce infatti un potere ampiamente discrezionale, esercitabile al mero raggiungimento degli obiettivi di potenza installata al 2030” e inoltre “sotto il profilo del coordinamento con la normativa statale ed europea, la disposizione appare suscettibile di porsi in contrasto con i principi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi previsti dalla direttiva (Ue)“. Il solo raggiungimento del target 2030 “rischia di introdurre una misura non coerente con la programmazione energetica di lungo periodo e con gli obiettivi di neutralità climatica al 2050 stabiliti dal diritto dell’Unione europea“.
Le attenzioni sono concentrate su un comma nello specifico, che subordina la cessazione della sospensione al verificarsi congiunto di due condizioni formulate in termini generici e riferite a profili non direttamente dipendenti dall’amministrazione regionale, quali l’adeguamento della sostenibilità tecnica delle infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione e la compiuta applicazione del sistema dei prezzi zonali. Tale formulazione renderebbe “la sospensione potenzialmente priva di un termine certo – si legge – in contrasto con i principi di certezza del diritto, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Si evidenzia inoltre che gli obiettivi di potenza installata al 2030 costituiscono traguardi intermedi del percorso di decarbonizzazione al 2050 e non possono giustificare l’introduzione di una misura di carattere moratorio suscettibile di ostacolare il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici di lungo periodo“. Da qui la proposta di sostituire “il meccanismo di sospensione dei procedimenti autorizzativi con un sistema di monitoraggio periodico e di rendicontazione istituzionale, coerente con le competenze regionali in materia di programmazione energetica e con i principi di semplificazione e accelerazione delle procedure previsti dalla normativa nazionale ed europea“.




