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la sentenza del Tribunale di Caltanissetta

Sommatino (CL), abuso di ufficio: assolta la consigliera Angela Cocita

giovedì 23 Marzo 2023

Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza di non luogo a procedere del 17.03.2023, ha accolto la tesi difensiva della sig.ra Cocita, difesa dagli Avv.ti Giuseppe Ribaudo e Domenico Chiparo, disponendo il non doversi a procedere nei suoi confronti per il reato di abuso d’ufficio.

Domenico Chiparo

In particolare, ricostruiscono i legali, la notizia di reato discendeva dalla condotta tenuta da Cocita, ex presidente dell’assemblea consiliare di Sommatino, la quale, alla terza votazione per l’elezione del presidente del consiglio, stante la parità di voti tra il sig. Scarlata e il sig. Cigna, nominava presidente del consiglio eletto il Consigliere Scarlata in quanto più anziano per età.

La stessa, infatti, nel silenzio della legge regionale 7 del 1992, dello statuto e del regolamento comunale, al fine di superare la fase di stasi che non consentiva di eleggere il presidente del consiglio comunale, e nell’interesse dell’ente e della comunità di Sommatino, applicava l’art. 171 ordinamento amministrativo degli enti locali, proclamando eletto il sig. Scarlata.

Da qui, la denuncia dei consiglieri di minoranza dai quali è partito il procedimento penale nei confronti di Cocita e che, già nella fase dell’udienza preliminare, si è concluso con sentenza di non luogo a procedere.

“Gli avvocati, Giuseppe Ribaudo e Domenico Chiparo, legali della sig.ra Cocita si reputano estremamente soddisfatti del provvedimento del Tribunale di Caltanissetta che dichiara la correttezza dell’operato della sig.ra Cocita la quale, nelle vesti di presidente del Consiglio Comunale, ha assunto una decisione forte, facendo l’interesse dell’intera comunità sommatinese”, dicono.

In particolare l’avv. Ribaudo dichiara che: “Nel caso in esame, ha trovato applicazione il comma 3 del citato art. 171, il quale risolve il problema dei canditati eletti nel medesimo scrutinio con lo stesso numero di voti col criterio dell’anzianità. In ogni caso non rilevava l’elemento del dolo per la configurazione dell’elemento soggettivo del dolo stante che residuava in capo all’agente una discrezionalità tecnica per la soluzione al caso concreto”.

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