Il confronto sul fine vita resta segnato da una tensione costante tra principi giuridici, etica professionale e scelte individuali. Il medico non esaurisce il suo compito nella cura clinica, ma mantiene una presenza attiva accanto al paziente, sostiene, ascolta e accompagna anche quando si trova davanti a decisioni che interrogano profondamente la coscienza e la responsabilità professionale.
“C’è bisogno di buonsenso, ma anche di ritrovare le convergenze su quella sentenza della Corte costituzionale che è molto saggia perché invita il medico ad essere sempre vicino al malato anche a colui che decide di suicidarsi e allo stesso tempo individua le caratteristiche che possono determinare il suicidio assistito da svolgersi all’interno delle strutture sanitarie per evitare abusi o richieste improprie. I sanitari continuano a svolgere il loro ruolo che è quello di combattere la sofferenza, di lenire il dolore, di assistere il paziente fino in fondo anche quando non condividiamo le scelte che effettua“.
A dichiararlo è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli, che richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 242 del 2019. La decisione ha inciso direttamente sull’articolo 580 del Codice penale, aprendo alla possibilità di accesso al suicidio medicalmente assistito in presenza di condizioni rigorose, come una patologia irreversibile, sofferenze ritenute intollerabili, la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e la piena capacità di autodeterminarsi.
La Corte ha inoltre indicato un percorso preciso, affidando alle strutture del Servizio sanitario nazionale la verifica dei requisiti e coinvolgendo i comitati etici per garantire che ogni richiesta venga valutata nel rispetto della persona e per evitare abusi o distorsioni.
I dati
Le criticità emergono con chiarezza anche dagli atti parlamentari e dalle ricostruzioni rese pubbliche negli ultimi anni. Le procedure risultano profondamente disomogenee tra le Regioni, con tempi di verifica spesso lunghi e non uniformi e con aziende sanitarie che in molti casi non hanno protocolli operativi definiti. In diverse situazioni i pazienti hanno dovuto ricorrere ai tribunali per ottenere una risposta, segno di un sistema che fatica a rendere effettivo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale italiana.
I dati disponibili, basati sulle comunicazioni dell’Associazione Luca Coscioni e richiamati anche nel dibattito parlamentare, indicano che dal 2019 sono state presentate oltre cinquanta richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito. Di queste, solo una parte limitata ha completato l’iter, con circa quattordici casi portati a termine.
A questi numeri si aggiunge un altro dato significativo, quello dei pazienti costretti a recarsi all’estero. Non esiste un censimento ufficiale statale, ma le associazioni che seguono questi percorsi documentano diversi casi ogni anno, soprattutto verso la Svizzera, dove il suicidio assistito è consentito. Tra i casi più noti ci sono persone affette da patologie neurodegenerative come SLA, che non hanno ottenuto in Italia il riconoscimento dei requisiti o una risposta nei tempi necessari.
Deontologia, leggi e responsabilità pubblica
La legge n. 219 del 2017 sancisce il diritto al consenso informato e alla rinuncia ai trattamenti sanitari, mentre la legge n. 38 del 2010 garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Questi strumenti definiscono il quadro entro cui si muove la pratica clinica e pongono al centro la dignità della persona e il rifiuto dell’accanimento terapeutico.
“I sanitari continuano a svolgere il loro ruolo che è quello di combattere la sofferenza, di lenire il dolore, di assistere il paziente fino in fondo anche quando non condividiamo le scelte che effettua”, chiarisce Anelli.
È proprio in questo equilibrio tra assistenza, responsabilità e rispetto delle scelte individuali che emergono le principali criticità per i professionisti sanitari. L’assenza di una legge organica espone i medici a margini di incertezza giuridica, perché il confine tra quanto consentito e quanto penalmente rilevante resta legato a verifiche caso per caso. La sentenza della Corte Costituzionale italiana ha indicato condizioni precise, ma non ha definito procedure operative uniformi, lasciando ai sanitari il compito di muoversi tra valutazioni cliniche, pareri dei comitati etici e decisioni delle aziende sanitarie.
Inoltre, il tema dell’obiezione di coscienza, che, pur in assenza di una disciplina specifica sul suicidio medicalmente assistito, emerge nella pratica clinica e mette i medici di fronte alla necessità di bilanciare responsabilità professionale, principi deontologici e rispetto dell’autodeterminazione del paziente.
Ma per il presidente della Fnomceo: “Il rapporto di cura non si può interrompere neanche nelle scelte più difficili. Il medico deve restare sempre accanto al paziente, prendersi cura della sua sofferenza e non abbandonarlo mai, anche quando le sue scelte non coincidono con le nostre”.




