Primissimi passi verso la modifica del regolamento dell’Ars. Durata poco meno di un’ora, la Commissione Regolamento ha fatto il suo esordio, convocata dal presidente dell’Assemblea Gaetano Galvagno, la seduta è stata utile per tracciare un primo quadro di quelle che saranno delle piccole nuove introduzioni, alcune delle quali molto significative, che verosimilmente potrebbero essere applicate a partire dalla prossima legislatura. Non è stato ancora fissato un secondo appuntamento, ma un tempo limite di circa quindici giorni, massimo un mese, per tornare a discute dell’argomento e apportare delle integrazioni alle proposte già avanzate.
Ma vediamo nel dettaglio le prime modifiche abbozzate.
Meno deputati nelle Commissioni
Interventi decisivi potrebbero riguardare le Commissioni e il loro organico.
La variazione del numero dei componenti delle Commissioni permanenti sarà così speculare alla riduzione a 70 del numero dei deputati regionali. La proposta è di ridurre il numero dei componenti a 11, fatta eccezione per la II Commissione Bilancio che resta immutata a 13 in ragione della sua natura di “Commissione filtro”, in quanto organo titolare di competenza trasversale rispetto agli specifici ambiti settoriali di competenza di ogni Commissione.
Interventi troppo lunghi in aula: i tagli
Tra i tasti dolenti, come più volte rilanciato dal presidente Galvagno, la lunghezza degli interventi in aula.
In tal senso modifiche sono previste per l’articolo 73 bis, con l’intento di facilitare l’adempimento costituzionale dell’approvazione dei documenti finanziari della Regione entro il termine ordinario del 31 dicembre di ciascun anno. Con le nuove introduzioni si prevede di dedicare gli ultimi cinque giorni dei 45 previsti per la sessione di bilancio alla sola votazione dell’articolato, senza discussione, per pervenire il prima possibile alla votazione finale.
Altra proposta intende concentrare il tempo a disposizione di ciascun deputato nella fase di discussione dell’articolato piuttosto che in quella precedente destinata alla discussione generale. L’obiettivo è così quello di fluidificare il dibattito parlamentare, circoscrivendo alla sola votazione finale la facoltà di intervento per dichiarazione di voto, considerando comunque che ciascun deputato ha la possibilità di intervenire nella discussione.
I tempi degli interventi sarebbero così sostanzialmente dimezzati: articolo 83 da 5 minuti a deputato, 30 totali, a 3 minuti a deputato, 15 totali; discussione generale da 15 minuti elevabili a 45 a 5 minuti elevabili a 15; articolato da 10 minuti a 10 minuti inclusi anche gli emendamenti; emendamenti da 10 minuti a zero, in quanto inclusi nella discussione sull’articolato; dichiarazione di voto da 5 minuti a 2 minuti; mozioni-illustrazione da 10 minuti a 5 minuti; mozione-discussione o dichiarazione di voto da 5 minuti a 3 minuti.
Voto segreto: la Sicilia si allinea al Senato
Abolire in toto il voto segreto o “liberi tutti” esattamente come avviene tra i banchi di Sala d’Ercole? Né bianco, né nero. La proposta avanzata in Commissione Regolamento è quella di intraprendere una via di mezzo. Il modello ideale è raffigurato dal Parlamento nazionale.
Importanti modifiche riguardano così l’articolo 122 e 127 del regolamento parlamentare, in linea con l’articolo 113 del regolamento del Senato. In particolar modo, quest’ultimo, secondo le prime modifiche, potrebbe prevedere che “di regola le votazioni avvengono per alzata e seduta, a meno che quattro deputati chiedano la votazione per divisione, cinque la votazione per scrutinio nominale e sette la votazione per scrutinio segreto esclusivamente” alle materie “riguardanti persone e le elezioni mediante schede. A richiesta del prescritto numero di deputati sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 14, 16, 18, 20, 21, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modifiche al Regolamento dell’Assemblea; l’istituzione di Commissioni parlamentari di indagine; qualsiasi deliberazione concernente le leggi di cui agli articoli 3, 8 bis, 9, 12, comma 2, 13 bis, 17 bis e 41 bis dello Statuto della Regione; le deliberazioni che concernono le leggi relative agli organi degli enti locali territoriali e le deliberazioni che concernono le legge in materia elettorale. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché l’Assemblea sia chiamata a deliberare sugli articoli ed emendamenti dei disegni di legge di approvazione del bilancio e di stabilità regionale o del consuntivo della Regione, di variazione di bilancio, di autorizzazione all’esercizio provvisorio“.
Novità anche per l’articolo 116, relativo alla votazione per parti separate, sempre nell’ottica di rendere più spedita la discussione degli argomenti sottoposti all’aula. Un richiamo all’articolo 102, anche in questo caso, del regolamento del Senato. Secondo le prime modifiche non sarà ammessa in ogni caso, così come avviene oggi, ma “su qualunque testo che contenga più disposizioni o che si riferisca a più soggetti od oggetti, o che sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, un presidente di gruppo parlamentare o il governo possono avanzare richiesta di votazione per parti separate. Sulla richiesta, che può, essere illustrata dal proponente per non più di tre minuti, l’Assemblea delibera per alzata e seduta senza discussione. Qualora la richiesta venga approvata, sulla votazione non può essere richiesto lo scrutinio segreto“.





