Serie B – Tar Lazio respinge ricorso Entella si resta in 19
«Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 11857 del 2018, proposto da Virtus Entella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Gamalero, Ettore Chiti e Matilde Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama 58; nei confronti Collegio di Garanzia dello Sport c/o C.O.N.I., Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro, Novara Calcio S.p.a., non costituiti in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, delle note del Commissario Straordinario F.I.G.C. dell’1.10.2018 e del 28.9.2018 e dell’Ufficio legale di Lega NazionaleProfessionisti di Serie B del 5.1.2018; dei Comunicati Ufficiali nn. 47, 48 e 49, pubblicati in data 13.8.2018, dal Commissario Straordinario FIGC; delle decisioni assunte dall’assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30.7.2018 di cui ai Comunicati inerenti il blocco dei ripescaggi rispettivamente nn. 4 e 10 e del calendario della Lega Serie B pubblicato con C.U. n. 10 del 14.8.2018; nonché per l’accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente a che venga data piena attuazione, da parte di F.I.G.C. e LegaNazionale Professionisti di serie B, ciascuna secondo le rispettive competenze, alla Decisione n. 60 del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 20.09.2019 e così venga disposto per la rideterminazione della classifica finale del Campionato di serie B2017/2018 con conseguente ammissione della ricorrente Virtus Entella S.r.l., eventualmente anche in soprannumero, al Campionato di serie B 2018/2019, e per ogni necessaria statuizione ulteriore; per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Società ricorrente nella misura che verrà quantificata nel corso del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare; Rilevato, al riguardo, che, in disparte ogni valutazione in ordine alle eccezioni di inammissibilità del ricorso, da effettuarsi nella più appropriata sede di merito, nell’esame dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, deve assegnarsi preminenza, allo stato, all’interesse alla prosecuzione e al regolare svolgimento del campionato in corso, nel rispetto dell’orientamento espresso di recente dal Consiglio di Stato in più occasioni (decreti cautelari nn. 5267, 5268 e 5259 del 27 ottobre 2018, ordinanza cautelare n. 5304 del 30 ottobre 2018);
Ritenuto altresì, sotto altro profilo, che anche l’auspicata ammissione al Campionato di Serie B in corso, a seguito della penalizzazione del Cesena, in attuazione della pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI n. 60/2018, negata con i provvedimenti impugnati, non costituirebbe una conseguenza immediata e diretta dell’accoglimento dell’istanza della ricorrente, essendo rimessa in ogni caso alla Federazione la valutazione in ordine alle conseguenti determinazioni da assumere; Che ricorrono, in ragione della peculiarità e della complessità della controversia, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase».