Le tempistiche per riorganizzare l’assetto dell’Urbanistica e dell’edilizia in Sicilia sono ancora incerte. Il disegno di legge non è ancora passato all’esame di Sala d’Ercole e ulteriori passi in avanti non sono stati fatti. Il testo di legge, che raccoglie 27 articoli, è fermo in commissione Territorio e ambiente, presieduta da Giuseppe Carta, dal 16 gennaio. Data in cui la stessa ha dato il primo via libera.
La riforma è attesa da tempo e rappresenta uno strumento utile allo snellimento burocratico, necessario per far ripartire l’economia e per dare certezze ai cittadini che si rivolgono alla pubblica amministrazione. La proposta di legge introduce una serie di novità per risolvere le problematiche annose di questi ultimi anni. Dalla nuova formazione del Piano urbanistico generale (Pug) che coniuga strategia ed operatività alla, conseguente, sburocratizzazione della procedura di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici.
La riforma interviene, soprattutto, sulla pianificazione urbanistica comunale, sui cosiddetti Pug, fissando i criteri per l’esame da parte dei Consigli comunali. Inoltre, entra nel merito dei piani particolareggiati attuativi (Ppa) e sulle procedure per il rilascio dei nullaosta e delle concessioni nelle aree di parco e di riserva naturale.
Adesso si attende per la calendarizzazione in Aula, il tutto rinviato dopo l’8 e il 9 giugno per le Europee. Tuttavia, nella fase dell’istruttoria, si è attivato un un ciclo di audizioni nel corso del quale sono stati ascoltati gli ordini professionali, le associazioni rappresentative degli enti locali e le parti sociali, sono state apportate alcune modifiche che hanno ampliato sensibilmente l’articolato originario del disegno di legge.
Il ddl, dedicato alla pianificazione urbanistica, prevede di modificare le disposizioni in materia edilizia, in alcuni casi, necessarie per la Regione Siciliana al fine di recepire le nuove normative intervenute a livello nazionale. In altri casi per intervenire sulla disciplina in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e in materia di sanatoria delle opere abusive. La legge regionale di riferimento è quella del 13 agosto 2020, n. 19, che ha che vedere con la materia del governo del territorio.
Sono diversi gli obiettivi che la riforma si propone di raggiungere. Il primo tra questi è sicuramento quello di specificare che tra le finalità che rientrano nei principi di perequazione e compensazione, cui devono essere improntate le previsioni contenute nei piani degli enti locali e della Regione, vi è anche quella di limitare il ricorso a procedure espropriative. Si chiarisce, inoltre, che il sistema informativo territoriale (Sitr), oltre ai compiti già assegnati, dovrà occuparsi anche di gestire le procedure per l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici. I comuni avranno anche l’obbligo di approvare (e non più di adottare) il Pug. Il Piano urbanistico generale –lo strumento generale di governo del territorio comunale con il quale i Comuni programmano e disciplinano le attività di tutela, valorizzazione e trasformazione urbanistica ed edilizia dell’intero territorio considerato– stabilisce le modalità di localizzazione nel territorio comunale delle attività produttive, con particolare riguardo non soltanto alle attività di tipo commerciale, ma anche turistico.
Sul tema dell’adozione dei Pug, occorre fare una ulteriore chiarezza e precisazione. Il ddl pone rimedio ad una serie di incertezze interpretative sorte con l’entrata in vigore della legge del 2020. Le problematiche interpretative o applicative, che nel corso dei quattro anni di vigenza della normativa regionale sono state riscontrate, necessitano di un intervento risolutivo da parte del legislatore regionale in particolare per semplificare alcune procedure che riguardano l’approvazione degli strumenti urbanistici generali, delle loro varianti e dei piani particolareggiati attuativi.
Da questo punto di vista, la riforma sull’Urbanistica interviene sul procedimento di formazione e approvazione del Pug e delle relative varianti rendendo la procedura più agevole. Come? Anzitutto escludendo che il documento preliminare adottato dal Consiglio comunale venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, dato che la pubblicità dello stesso è sufficientemente garantita dalla pubblicazione sui siti web del Comune e dell’assessorato regionale al Territorio e all’ambiente. In secondo luogo si interviene sulla modifica di alcuni termini, sia per quanto riguarda la tempistica della consultazione, sia per l’espressione del parere motivato da parte dell’autorità ambientale, a conclusione della fase di consultazione. In questo caso le modifiche sono motivate dalla necessità di coordinare e uniformare le disposizioni della legge regionale del 2020 a quelle del decreto legislativo n. 152del 2006, ossia il Codice dell’ambiente.
Il tema della rigenerazione urbana e della riqualificazione dell’ambiente degradato non è stato trascurato dai fautori della legge. La Regione, infatti, per contrastare il degrado edilizio, avrà il compito di favorire interventi di riqualificazione urbana e periurbana, che prevedono la demolizione parziale o integrale di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica con il ripristino del suolo. Invece, nell’ambito delle iniziative finalizzate al consumo di suolo tendente a zero, la Regione dovrà incentivare le iniziative finalizzate alla riqualificazione dell’ambiente degradato.
Non resta che attendere e monitorare i prossimi passaggi a Palazzo dei Normanni.