Per i furbetti del vaccino la somministrazione della seconda dose può attendere. Il Tar di Catania ha, infatti, sentenziato che “Nessun diritto di avere la seconda dose entro 40 giorni per i furbetti che hanno saltato la fila”, come riportato da “Il Sole 24 ore”.
La vicenda risale agli inizi della campagna di immunizzazione in cui si è assistito al triste fenomeno dei percorsi abbreviati per i quali i giudici amministrativi etnei hanno adottato un forte provvedimento, stabilendo il principio per cui il “furbetto” non può pretendere anche la seconda dose con la stessa procedura, del richiamo.
Ma gli inoculati che hanno preso la “scorciatoia”, pur non rientrando nelle categorie prioritarie indicate dal Piano strategico nazionale di vaccinazione, hanno obiettato, impugnando il provvedimento dell’assessorato regionale alla Salute, che ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino (cioè il richiamo) per chi, i non legittimati, aveva avuto, nonostante tutto, accesso alla prima dose. Così, hanno proposto ricorso contro la decisione dell’Azienda sanitaria di non provvedere alla somministrazione del vaccino entro i successivi 40 giorni, sostenendo che, in mancanza, si sarebbero potuti verificare effetti dannosi per la salute. E in particolare si chiedeva di completare il ciclo vaccinale per evitare di ripeterlo.
Ma il verdetto dei giudici ha rigettato il ricorso, non sussistendo alcuna evidenza scientifica tale da dimostrare eventuali danni derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose: al più, secondo i giudici, il rischio sarebbe quello della possibile inefficacia del vaccino, riportando i ricorrenti alla situazione anteriore a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto.
Soprattutto, osservano i giudici, la somministrazione della seconda dose non può essere ottenuta facendo leva su un presunto risparmio di spesa (completando il ciclo di vaccinazione senza sprechi, senza ripetere il ciclo fin dall’inizio): prevale invece l’interesse generale a garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenendo conto proprio del contingentamento del numero delle dosi di vaccino.