Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentocinquantasei allievi marescialli, da avviare alla frequenza del 25° corso biennale (2022-2024) delle Forze armate così suddivisi:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centotrentasette allievi
marescialli dell’Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centosessantadue allievi marescialli della Marina militare suddivisi tra il Corpo equipaggi militari marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centocinquantasette allievi marescialli dell’Aeronautica militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche’ dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall’Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei
saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali allievi marescialli alla frequenza dei corsi con
riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.
4. I posti rimasti scoperti nell’ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente concorso interno della rispettiva Forza armata (ai sensi dell’art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), scaduti i termini di cui al successivo art. 20, comma 8.
5. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la facolta’, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita’ concorsuali previste nei successivi articoli o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’amministrazione della difesa ne dara’ immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra’ valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera’ a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – e sul portale dei concorsi secondo le modalita’ riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma sara’ altresi’ modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2.
6. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potesta’ di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi’, la facolta’, nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara’ dato avviso nel sito www.difesa.it nonche’ nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita’. Il citato avviso avra’ valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
REQUISITI
1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui e’ bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonche’ diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all’estero e’ richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e’ disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra’ dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di eta’ e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di eta’. Coloro che hanno gia’ prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di eta’, qualunque grado rivestono;
e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta’ o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nelle Forze armate;
f) essere riconosciuti in possesso dell’idoneita’ psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l’impiego negli incarichi relativi al grado nonche’ nelle categorie e specialita’ di assegnazione previste nel ruolo marescialli delle Forze armate. Tale idoneita’ sara’ verificata nell’ambito dell’accertamento dell’idoneita’ psico-fisica e attitudinale e delle prove di verifica dell’efficienza fisica;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita’ psico-fisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
i) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche’ il fatto non sussiste ovvero perche’ l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale;
j) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
k) aver tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta’ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra’ verificato nell’ambito dell’accertamento dell’idoneita’ psico-fisica.
2. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di eta’;
b) non aver riportato sanzioni disciplinari piu’ gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
c) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni;
d) essere in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo. Nel caso di rapporto informativo, si fa rinvio a quanto disciplinato dall’allegato D, comma 2), punto b. del presente bando di concorso.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l’eta’, fino all’ammissione al corso di formazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il personale militare o di autorita’ da lui delegata. L’accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti comportera’ la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato d’appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale con le modalita’ di cui al precedente art. 3, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita’ descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita’ di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
3. I candidati minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione prima dell’inoltro della domanda medesima, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti che devono allegare. Nello specifico tali candidati dovranno, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione l’atto di assenso per l’arruolamento volontario, rinvenibile all’allegato F tra gli allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potesta’ sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara’, altresi’, necessario allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un’amministrazione dello Stato e in corso di validita’.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parita’ di punteggio, nonche’ il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.
5. Inoltre, i concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione l’Istituto scolastico presso cui hanno conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione e l’indirizzo e-mail istituzionale di detto ente.
6. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema generera’ una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra’ automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara’ sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra’ essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
7. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
8. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita’ penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con l’invio della domanda secondo le modalita’ descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l’amministrazione effettuera’ la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche’ dei titoli di merito e/o preferenziali.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e il candidato non sara’ ammesso alla procedura concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita’ del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara’ data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
11. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera’ a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
12. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera’ a informare i Comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del predetto messaggio e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli enti/reparti d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal successivo art. 6.
13. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia’ inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita’ indicate nel successivo art. 5.