Con una sentenza storica, la Terza Sezione Civile del Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice Angela Notaro, ha condannato, per la prima volta, una compagnia aerea a risarcire i danni ad un partecipante ad un concorso pubblico che, a causa della cancellazione del volo, non aveva potuto sostenere la prova selettiva.
Si tratta in particolare di un giovane architetto agrigentino, difeso dall’avvocato Francesco Carità, che dopo aver superato brillantemente le prime due prove selettive, rimasto in concorso con soli altri sette colleghi, non aveva potuto prendere parte all’ultima prova del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un Istruttore Direttivo Tecnico presso l’Unione Montana di Comelico e Sappada.
L’architetto, infatti, aveva acquistato un biglietto aereo per il volo Palermo–Venezia con la compagnia per recarsi il giorno successivo presso il Comune di Comelico al fine di sostenere l’ultima prova selettiva orale del concorso pubblico. Tuttavia, il volo veniva cancellato poco prima della partenza senza preavviso alcuno e senza essere riprotetto. L’architetto, invano aveva cercato di trovare una soluzione alternativa per recarsi in tempo utile a Comelico ed inoltre la sua richiesta inoltrata alla Commissione esaminatrice al fine di ottenere la riconvocazione per la prova orale era stata da questa respinta. Pertanto, avendo perso definitivamente la possibilità di partecipare al concorso, l’architetto ha citato in giudizio la compagnia.
Il vettore nel giudizio si è difesa sostenendo che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile, atteso che il volo venne cancellato per uno sciopero del personale Enav. Il Tribunale di Palermo, nell’accogliere la domande formulate dall’architetto, ha specificato che la Compagnia era a conoscenza dello sciopero già quaranta giorni prima del volo e che non ha dato prova di aver assolto gli obblighi informativi in favore del passeggero, comunicando la cancellazione soltanto il giorno stesso del volo.
Dunque, a causa della cancellazione l’architetto, non è stato inserito nella graduatoria concorsuale, che oltre a determinare l’assunzione del capo dell’ufficio tecnico della Comunità montana di Comelico e Sappada, essendo una graduatoria ad esaurimento, poteva essere utilizzata anche da altri enti locali, con possibilità di ulteriori assunzioni.
Il Tribunale di Palermo, quindi, ha condannato la compagnia a risarcire un ulteriore danno oltre quello previsto dal regolamento CE avendo ritenuto che il danno causato all’architetto “travalica, nella specie, il mero disagio per la cancellazione del volo, e si ricollega alla lesione di un diritto inviolabile della persona, quale è la libertà personale di partecipare ad un concorso pubblico in funzione del diritto al lavoro”.
L’avvocato Carità si ritiene soddisfatto della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo che “ha tutelato in toto le ragioni del proprio assistito e ha stabilito importanti principi di diritto che orienteranno, in materia di obblighi informativi, il futuro comportamento della Compagnie aerea, che a volte non tengono conto delle esigenze di chi viaggia e che a causa di cancellazioni di voli, perde importanti occasioni lavorative e non solo”.