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Chievo -3 punti . Nuova barzelletta … ma Gino Bramieri e Walter Chiari chi sono…?

giovedì 13 Settembre 2018

CHIEVO. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare – presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il deferimento del Procuratore federale, sanzionando il Chievo Verona con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso e un’ammenda di 200mila euro. Il TFN ha inoltre sanzionato con 3 mesi di inibizione il presidente del Consiglio di Amministrazione della società Luca Campedelli e con 1 mese e 15 giorni di inibizione i consigliere della società Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli e Antonio Cordioli.

Il Tribunale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del Cesena per intervenuta revoca dell’affiliazione, sanzionando con 1 mese e 15 giorni di inibizione i consiglieri della società Guido Aldini e Samuele Mariotti.

Le due società erano state deferite per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di alcuni calciatori indicando un corrispettivo superiore al reale e per aver contabilizzato nei bilanci plusvalenze fittizie e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo dalle norme che regolano i bilanci delle società di capitali, condotte finalizzate a far apparire un patrimonio netto superiore a quello esistente alla fine di ciascun esercizio e ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato delle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 15/TFN – Sezione Disciplinare
(2018/2019)
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Valentina Ramella Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e della segreteria, si è riunito il giorno 12.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(250 – BIS) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPEDELLI LUCA
(all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona Srl), CAMPEDELLI PIERO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CAMPEDELLI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl),CORDIOLI MICHELE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CORDIOLI ANTONIO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA SRL – (nota n. 1444/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 3.8.2018).
(250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDINI GUIDO (all’epoca dei
fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), MARIOTTI SAMUELE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA SPA – (nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018).
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, riuniti i deferimenti in epigrafe:
• Dichiara non doversi procedere nei confronti della Società AC Cesena Spa per intervenuta
revoca dell’affiliazione;
Accoglie il deferimento nei confronti dei Signori Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele, Cordioli Antonio, Aldini Guido e Mariotti Samuele, nonché della Società AC Chievo Verona Srl con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
Campedelli Luca, mesi 3 (tre) di inibizione;
– Campedelli Piero, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
– Campedelli Giuseppe, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
– Cordioli Michele, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
– Cordioli Antonio, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
AC Chievo Verona Srl, € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di
penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso;
– Aldini Guido, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
2
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019
Mariotti Samuele, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione.
Si riserva il deposito delle motivazioni con successivo Comunicato Ufficiale.
* * * * *
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Pierpaolo Grasso Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e della segreteria, si è riunito il giorno 12.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:
(237) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA L.N.P. SERIE B IN PERSONA DEL PRESIDENTE AVV.
MAURO BALATA PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDNARIO DI
CUI AL CU FIGC N. 42 DELL’11.5.2018.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, a seguito dell’udienza del 12.09.2018 ha assunto la seguente ordinanza:
Preso atto della decisione della Corte Federale di Appello della Figc in Sezioni Unite, con motivazioni pubblicate su C.U. n. 009 del 6.8.2018 e contestuale trasmissione dei relativi atti, tenuto conto di quanto disposto dalla Corte ai fini dell’integrazione del contraddittorio;
considerato che la predetta Corte ha disposto di “ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Leghe interessate ai sensi delle disposizioni dello Statuto FIGC sopra indicate e che la LNPB assume violate, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito”;
ORDINA
Alla LNPB di integrare il contraddittorio nei termini sopra indicati entro 4 (quattro) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Fissa la prosecuzione del giudizio all’udienza del 28.9.2018 ore 11, con contestuale abbreviazione dei termini ex art. 43bis, comma 4 CGS FIGC.
* * * * *
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall’Avv. Maurizio Lascioli,dall’Avv. Marco Santaroni Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e della segreteria, si è riunito il giorno 12.9.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:
(48) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA IN PERSONA
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO PIETRO LO MONACO, AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, a seguito dell’udienza del 12.09.2018 ha assunto la seguente ordinanza:
3
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019
Visto il ricorso ex art. 43bis CGS FIGC della Società Calcio Catania Spa in persona dell’Amministratore delegato di cui in intestazione;
preso atto della pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport prot. n. 00676/18 del 11.9.2018 con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi presentati dalla Ternana Calcio Spa contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle Società Novara Calcio Spa, FC Pro Vercelli 1892 Srl, Robur Siena Spa, Virtus Entella Srl, Calcio Catania Spa avverso la legittimità delle delibere commissariali in intestazione;
considerato che in data odierna è pervenuta memoria di costituzione del Novara Calcio Spa nel presente giudizio, da valersi anche quale ricorso autonomo ex art. 30 CGS CONI avverso la legittimità dei medesimi provvedimenti;
considerato che in data odierna è pervenuto ricorso della Società FC Pro Vercelli 1892 Srl, per l’annullamento delle delibere commissariali in questione;
ritenuto necessario effettuare una trattazione unitaria delle vicende in contestazione, anche al fine di valutare approfonditamente e compiutamente i diversi interessi contrapposti;
rinvia la trattazione del presente ricorso alla data del 28.9.2018 ore 14.
(246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL – (nota n. 13822/1071 pf17-18 GC/AS/ac del 21.6.2018).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, preso atto che le convocazioni per la odierna riunione indirizzate al Sig. David Miani e US Ancona 1905 Srl sono state restituite non notificate con la dizione “trasferiti”;
rilevato che gli stessi non sono comparsi alla odierna riunione;
tanto premesso,
ORDINA
Alla Procura Federale di voler provvedere a reperire il certificato di residenza del Sig. David Miani,nonché la visura camerale aggiornata della Società US Ancona 1905 Srl, comprensiva dell’indirizzo PEC, entro 5 giorni dalla comunicazione delle presente, consegnando tale documentazione alla segreteria del Tribunale procedente al fine di consentire una nuova convocazione dei deferiti.
Rinvia a nuovo ruolo.
Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola
“”
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019
Pubblicato in Roma il 13 settembre 2018.
Il Segretario Federale     Il Commissario Straordinario
Antonio Di Sebastiano           Roberto Fabbricini

Ed arriviamo all’assurdo visto che le carte cantano e gli illeciti amministartivi sono stati posti in essere… a dimostrazione di come si sia voluto cerare i presupposti per mettere in moto un procedimento mettendo in atto errori procedurali tali da evitare non la retrocessione ma la radiazione del Chievo ….

La società A.C. Chievo Verona, a seguito della sentenza di primo grado resa nota oggi dal Tribunale federale nell’ambito del processo che la vede coinvolta per presunte plusvalenze fittizie, comunica la propria posizione attraverso il Legale difensore, l’Avvocato Marco De Luca:

“Siamo stupiti e contrariati dall’esito della sentenza odierna. Siamo fermamente convinti, oggi più che mai, che la società abbia sempre agito con correttezza e trasparenza, e che le indagini della procura non siano state fatte correttamente. Riteniamo perciò che il Chievo Verona non meriti questa ridotta penalizzazione, frutto peraltro, con tutta evidenza, della consapevolezza, da parte del Tribunale, della debolezza della tesi accusatoria. Ricorreremo quindi in appello, fiduciosi che la giustizia sportiva saprà alla fine riconoscere le nostre ragioni.

In ogni caso, al di là di tutte le considerazioni di merito, resta il fatto che riteniamo il deferimento nei confronti del Chievo Verona nullo per le ragioni già espresse ieri in udienza e segnatamente perché l’unico soggetto legittimato a firmare il relativo atto sarebbe stato il procuratore Giuseppe Pecoraro che invece non lo ha fatto né ha dedotto alcun impedimento come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva”.

Ci viene da sorridere (detto molto ironicamente) che inventandosi questo comportamento da parte del Palermo abbia dovuto subire addirittura un processo penale conclusosi con la assoluzione totale di Zamparini e Palermo e quelli che invece è certo e provato come dicono le carte ed i bilanci invece ci manca poco che gli chiedono scusa.

 

inoltre …. e questa giuriamo che non è la barzelletta più clamorosa, esilarante, da buttarsi a terra dal ridere  … sapete dopo avere assolto e salvato e consentito a 3 squadre di giocare abusivamente , almeno fino ad oggi, perchè non bisogna demordere e continuare in tutte le sedi perchè dopo che anche il Coni ha confermato le nostre tesi da noi fortemente evidenziate e sostenute e cioè che il Palermo è stato derubato e che al Frosinone non è ancora stato applicato l’art.17 con sconfitta a tavolino per 0-3 a favore del Palermo, oggi hanno condannato Zamparini a pagare 2500 euro e la stessa pena alla società solo per avere detto la verità …..

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
COMUNICATO UFFICIALE N. 029/CFA
(2018/2019)
Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 13 settembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:
I COLLEGIO
Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza,
Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
1. RICORSO DEL SIG. GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO AIA – SEZIONE LATINA) AVVERSO IL RIGETTO
DEL RICORSO EX ARTT. 25, 30 C.G.S. CONI E 43 BIS C.G.S. FIGC RELATIVO ALLA DISMISSIONE
DALL’ORGANICO CAN A PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 13/TFN del 7.8.2018)
La C.F.A., rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati, visto l’art. 37, comma 4, C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale– Sezione Disciplinare affinché proceda all’esame del merito previa integrazione del contraddittorio.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 12455/1246 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 28.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018)
La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale così dispone:
– Sig. Zamparini Maurizio ammonizione con diffida e ammenda di € 2.500,00;
– US Città di Palermo SpA ammenda di € 2.500,00.
II COLLEGIO
Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
3. C.O.N.I. – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1 .G.S. C.O.N.I. IN ORDINE ALL’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT C.O.N.I. RELATIVO ALLE POSIZIONI DEI SIGG.RI MERULLA STEFANO E D’ANGELO ALESSANDRO NICOLA
SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE – COM. UFF. N. 078/CFA
DEL 22.1.2018 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite – Decisione n. 42/2018
del 20.7.2018)
La C.F.A., giudicando in sede di rinvio, ferme le sanzioni già inflitte, commina alla società Juventus FC SpA l’ulteriore ammenda di € 5.000,00.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Pubblicato in Roma il 13 settembre 2018

IL SEGRETARIO       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Antonio Di Sebastiano         Roberto Fabbricini

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