Doveva essere uno strumento indispensabile atteso da tempo. Era stato presentato così il Piano Cave voluto dalla Regione nei primi mesi del 2016 con la giunta Crocetta.
Un atto che aveva portato all’approvazione del documento all’unanimità.
Una soluzione, si era detto, che avrebbe sbloccato un settore orientato all’esportazione di materiali di pregio particolarmente apprezzati, chiamata a regolare una sovrapposizione non sempre chiara, in passato, di regole.
È invece un’altra grana che scoppia per il nuovo esecutivo regionale, a guida Musumeci.
Il passo falso era dietro l’angolo. Nei giorni scorsi è arrivato l’alt dal TAR Sicilia Palermo. Ad annullare, infatti, almeno in parte il Piano, è stata la sentenza n. 2558/2017, che ha reso nullo il Piano Cave varato dalla Regione Siciliana con Decreto del Presidente della Regione (DPRS) del 3.2.2016.
La sentenza arriva al termine di un giudizio promosso al fine di tutelare la posizione di un’impresa estrattiva collocata all’interno di un sito di valenza ambientale, c.d. area “SIC” (siti di importanza comunitaria).
Il Piano prevedeva – per le attività estrattive esistenti nelle zone in questione (SIC), una volta scaduta l’autorizzazione in corso di validità –l’impossibilità di chiedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava e ciò a prescindere da una preventiva valutazione sull’effettiva incidenza della stessa sulle finalità dell’area.
La sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo siciliano fissa dunque dei precisi paletti.
Il TAR Sicilia ha ritenuto fondato il ricorso proposto da un’impresa estrattiva sita in Provincia di Agrigento, difesa dall’ avvocato Enzo Puccio dello studio legale CDRA, in riferimento alla contestazione, nei confronti del Piano, della violazione dell’art. 1 della L.r. 13/2007, che invece prevede espressamente che tali aree munite di valenza ambientale possono “essere sede di attività economiche, previo esito positivo della procedura di valutazione di incidenza ambientale volta a verificare se una determinata attività commerciale possa incidere in termini negativi, non superabili neanche con specifiche prescrizioni di salvaguardia, con le finalità di tutela ambientale proprie dell’area”.
In particolare, il TAR ha ritenuto che una disciplina che precluda a priori l’esercizio di un’attività economica nelle aree SIC sia contraria alla normativa che regolamenta la materia. L’effetto che discende da questa pronuncia del tribunale amministrativo siciliano è destinato a condizionare l’attività e le scelte delle imprese estrattive che si trovano nella stessa condizione dell’impresa ricorrente.
Toccherà dunque all’assessorato Acqua e rifiuti , dove oggi siede il centrista Vincenzo Figuccia, prendere atto di questo passaggio non secondario che rimodula nella sostanza lo spirito del documento originario. Il nuovo esecutivo regionale dovrà affrontare, tra le altre, anche questa ‘grana’ in più.