“La formula il fatto non sussiste è stata adottata perchè l’imputato ha agito non contra ius bensì in aderenza alle previsioni normative primarie e secondarie dettate nel caso di specie. Allo stesso non può essere addebitata alcuna condotta finalizzata a sequestrare i migranti per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile”. Lo scrive il gup di Catania nelle motivazioni della decisione di non luogo a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, che era imputato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti.
Salvini avrebbe ritardato lo sbarco, nel luglio 2019, di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano. Nel maggio scorso il gup Nunzio Sarpietro aveva stabilito il non luogo a procedere.
Secondo il gup la formula assolutoria “appare pù favorevole all’imputato rispetto a quella invocata dalla difesa di ritenere il fatto come discriiminato ai sensi dell’art. 51 del codice penale (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. ndr), in quanto l’imputato avrebe agito nell’esercizo di un diritto o comunque nell’adempimento di un dovere. Infatti la ricorrenza di una causa di giustificazione richiederebbe pur tuttavia la integrazione dell’elemento materiale del reato ad avviso del giudice non configurabile”.
La condotta dell’ex ministro Salvini, per il gup, non dev’essere ritenuta penalmente rilevante “dovendosi affermare che gli elementi proposti dal tribunale per i reati ministeriali di Catania, come legittimanti il rinvio a giudizio, si sono rivelati non fondati e comunque bilanciati da altri chiari e probanti dati probatori a favore dell’inquisito che li rendono contraddittori, e soprattutto inidonei a sostenere l’accusa in un giudizio dibattimentale”.
“Bisogna evidenziare positivamente le attività umanitarie di soccorso, cui hanno fattivamente partecipato le organizzazioni non governative, pur annotando I’emersione di zone grigie di cui si dirà in prosieguo, e che però appaiono in qualche misura giustificate dalla impellente necessità di salvare vite umane, ed evitare la tragedia di migliaia di morti registrate in questi anni – prosegue –. Morti ingiustificabili, che verosimilmente sono anche imputabili a politiche comunitarie miopi, forse non molto sensibili alla tutela del bene primario della vita e della essenza deII’uomo”.
” La particolare laboriosità del giudizio attiene, soprattutto, alla necessità di ricostruire un chiaro quadro d’assieme concernente il fenomeno della immigrazione clandestina che ha interessato in modo consistente il nostro Paese, così come gli stati della Grecia, di Malta e della Spagna, con la finalità di valutare il comportamento dell’imputato non sotto un profilo del tutto isolato, segmentato e alieno dalla realtà storica abuale, bensì all’interno di un più ampio perimetro di riferimento fattuale, giuridico e politico, in cui il suo intervento si è inserito, apparendo pertanto indispensabile addentrarsi nell’area delle ragioni reali che hanno indotto l’imputato ad agire nei termini indicati nel capo di accusa, come enucleato dal Tribunale per i Ministri di Catania“, specifica il gup di Catania.