Una donna di Sciacca, in provincia di Agrigento, aveva presentato una domanda di condono edilizio per un immobile di sua proprietà realizzato nel 1982, entro la tanto discussa fascia dei 150 metri dal mare. A distanza di trent’anni il comune di Sciacca ha rigettato la richiesta, ritenendo che l’immobile è insanabile, per alcune disposizioni legislative, tra le quali l’articolo 15 della legge regionale numero 78 del 1976. Si tratterebbe di un’opera realizzata dopo il 31-12-76, entro la fascia limite di 150 metri dalla battigia.
La proprietaria dell’immobile, per questo motivo, propone un ricorso davanti alle competenti autorità di giustizia amministrativa, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino.
Gli avvocati ritengono non solo che il provvedimento è illegittimo, invocando l’applicabilità al caso in esame del limite dei 100 metri del previgente Piano Comprensoriale numero 6 (dato che l’immobile si trova entro i 150 metri ma comunque distante più di 100 metri dalla costa) e non già nel limite dei 150 metri di cui alla legge regionale 78/76, ma hanno anche prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale numero 15 del 1991 che, con effetto retroattivo, ha ritenuto applicabile il vincolo dei 150 metri introdotto dalla legge regionale 78/76 già a partire dall’entrata in vigore di quest’ultima norma.
Il Consiglio di giustizia amministrativa, ritenendo meritevole di approfondimento le censure di incostituzionalità sollevate dagli avvocati circa l’applicazione retroattiva del vincolo dei 150 metri, con sentenza non definitiva ha preannunciato la proposizione alla Corte Costituzionale dell’incidente di costituzionalità dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale numero 15 del 1991 (e, in subordine, dell’articolo 23 della legge regionale numero 37 del 1985).
Pertanto a breve la questione sulla concreta applicazione del vincolo dei 150 metri sarà portata all’esame dalla Consulta.