Il Tar di Palermo ha accolto il ricorso dei Sig.ri A.F, A.J.A., A.L., A.M. e G.L., annullando una sanzione pecuniaria loro imposta dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
I ricorrenti, alcuni dei quali originari di Agrigento, avevano ereditato un appartamento situato nella Valle dei Templi di Agrigento, realizzato senza un valido titolo edilizio ma completato nel 1981. Anni dopo, la loro dante causa aveva presentato una domanda di condono edilizio, ottenendo un parere favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, subordinato al pagamento di una sanzione paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/04.
Nel 2021, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana aveva notificato ai proprietari un’ingiunzione di pagamento, calcolata sulla base del danno paesaggistico e del profitto ottenuto con l’opera abusiva. Tuttavia, i proprietari, con l’assistenza degli Avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Rosario De Marco Capizzi, avevano impugnato la sanzione davanti al Tar di Palermo.
Gli avvocati avevano argomentato che la sanzione non poteva essere imputata ai loro clienti, poiché non erano stati i costruttori dell’opera abusiva. Inoltre, avevano sostenuto che, secondo la sentenza n. 75 del 24 marzo 2022 della Corte Costituzionale, non era possibile irrogare sanzioni pecuniarie per fabbricati completati prima dell’entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, che aveva introdotto il vincolo paesaggistico.
Il Tar di Palermo, con sentenza del 09 luglio 2024, ha accolto le argomentazioni difensive, annullando la sanzione pecuniaria.