I Consiglieri Comunali di Siracusa e Sciacca, ricorrenti avverso i decreti di scioglimento dei rispettivi Consigli Comunali, prendono atto della pubblicazione della legge sugli Enti locali, recentemente approvata dall’Ars, nel cui ambito è stato chiarito che la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale da parte della Regione Siciliana può applicarsi solo nell’ipotesi di mancata approvazione del bilancio di previsione e non anche nel caso di non approvazione del rendiconto di gestione.
Rivendicano il peso della fondamentale battaglia che stanno portando avanti nell’interesse dell’assetto democratico delle assemblee consiliari, violato da provvedimenti di scioglimento adottati in carenza di norma di azione da parte della Regione. Ed il chiarimento interpretativo del legislatore regionale ne costituisce la riprova. D’altronde tale profilo normativo è stato acclarato da ben due Sentenze del TAR Catania e da un parere dello stesso Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana che hanno inequivocabilmente espresso l’avviso secondo il quale in Sicilia, regione con competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali, non può automaticamente applicarsi la correlata normativa nazionale. Quest’ultima, oltretutto, non è perfettamente speculare a quella che si è voluto applicare in Sicilia, atteso che nel resto d’Italia, in caso di non approvazione del rendiconto di gestione, non decade solo il Consiglio Comunale ma anche il Sindaco.
I sottoscritti intendono continuare, nelle opportune sedi, la loro battaglia che, a prescindere dalla riappropriazione del ruolo di Consigliere Comunale, ha un significato molto più ampio, perché incide sulla insopprimibile esigenza che le comunità locali non vengano private dell’unico organismo assembleare democraticamente eletto e rappresentativo di tutte le forze politiche cittadine.