Prosegue l’approfondimento sullo Statuto speciale della Regione con l’ottava puntata di “Dica43, lo stato di salute dello Statuto siciliano: conoscerlo per amarlo” in esclusiva per ilSicilia.it, e che potrete vedere anche su Siciliarurale.eu e Siciliammare.it.
Siamo a buon punto con il nostro viaggio alla scoperta dell’Autonomia dell’Isola. Appuntamento a Villa Bonanno a Palermo, insieme all’avvocato costituzionalista Luca Pedullà e allo storico Elio Sanfilippo che, con Maria Calabrese, discuteranno degli organi giurisdizionali previsti dalla nostra legge fondamentale.
Ad attirare l’attenzione dei nostri ospiti è senz’altro l’articolo 23 che prevede quali organi centrali “Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti”. Una peculiarità è rappresentata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.
A far discutere è stata l’Alta Corte per la Regione Siciliana, un organo di natura costituzionale e le cui attribuzioni consistevano nel controllo di legittimità delle leggi approvate dall’Assemblea regionale siciliana, nel controllo di compatibilità delle leggi e dei regolamenti dello Stato rispetto allo Statuto speciale e limitatamente alla loro efficacia nel territorio dell’Isola, nonché nel giudizio penale nei confronti del presidente e degli assessori siciliani per i reati compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Costituzione italiana (perché dobbiamo sempre tenere a mente che lo Statuto siciliano è antecedente alla Costituzione), le competenze dell’Alta corte furono mantenute provvisoriamente in vita dalla VII disposizione transitoria della Carta costituzionale e dopo un decennio d’attività si assiste alla definitiva caducazione dell”organo giurisdizionale con l’insediamento della Corte costituzionale che ne assorbì le funzioni in base al principio della “giurisdizione costituzionale accentrata”.
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