Termina ufficialmente l’iter tra le Commissioni dell’Ars del ddl sulla riforma dei dirigenti regionali.

Questa mattina la I Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Ignazio Abbate, ha apportato le ultimissime modifiche. La riforma inizia così a intravedere la luce in fondo al tunnel e dopo mesi e mesi di interlocuzioni, confronti accesi e dibattiti infuocati potrebbe sbarcare molto presto in aula.
Cosa è successo in II Commissione Bilancio

Approvata a fine giugno dalla I Commissione, la proposta di legge era rimasta alla porta della II Commissione Bilancio, guidata dal presidente Dario Daidone, fino a ieri. Al termine della seduta il parere sulla copertura finanziaria è stato positivo. Come stilato all’interno della relazione tecnica con la proiezione finanziaria non sono previsti incrementi dei costi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La riforma, però, ha dovuto affrontare un ulteriore step prima di approdare subito a Sala d’Ercole, per rispettare una piccola raccomandazione. Nulla capace di stravolgere il testo, giusto qualche leggera modifica che riguarda molto da vicino una delle novità principali introdotte all’interno del ddl, il corso-concorso. Come anticipato nelle settimane precedenti (CLICCA QUI), infatti, il testo è tornato in Commissione Affari Istituzionali. La Commissione Bilancio, infatti, ha approvato un emendamento, a prima firma del deputato della DC Ignazio Abbate, relatore anche del testo, che ritocca i criteri di accesso per i neolaureati o gli esterni ai dipendenti regionali. Non bisognerà avere solo la laurea, ma anche una specializzazione in più, un master di II livello, un dottorato o un diploma di specializzazione in materie legate allo studio e al funzionamento della pubblica amministrazione. Per accedere al corso-concorso gli esterni dovranno essere dunque più qualificati. Gli interni, invece, dovranno avere bisogno di almeno cinque anni di esperienza.
Ora potrà affacciarsi alla finestra di Sala d’Ercole per il voto finale.
Il tortuoso percorso della riforma
La riforma, che interviene a circa 25 anni dall’ultima legge regionale del 2000, è finalizzata ad allineare l’ordinamento della dirigenza a quella di tutti gli enti del comparto funzioni locali e, al contempo, a eliminare le criticità determinate dal mantenimento della cosiddetta terza fascia dirigenziale, sconosciuta nel panorama nazionale e la cui durata era stata concepita come transitoria. Obiettivo della proposta è quello di introdurre il ruolo unico della dirigenza, istituito con legge del 2000.

Proprio il nodo sulla fascia unica ha tenuto banco fino alla fine, oggetto di dibattito, che ha infuocato per mesi i tavoli delle audizioni in I Commissione Affari Istituzionali, ai quali hanno partecipato tutte le parti coinvolte. A passare è stata la proposta avanzata dal governo regionale, in linea con le indicazioni di Roma, e in controtendenza con quella dei dirigenti uscenti e dei sindacati, che avevano spinto per la fascia doppia.
Il quadro attuale
Incastrato anche quest’ultimo tassello, la palla passerà a Sala d’Ercole. Si apre così uno spiraglio verso una vera e proprio innovazione, che contribuirà in maniera sostanziosa a rinfrescare e ringiovanire la macchina amministrativa.
Allo stato attuale il sistema siciliano è suddiviso in tre fasce. Al 31 dicembre 2024 risultavano in servizio solo 3 dirigenti di seconda fascia, 611 dirigenti di terza fascia e nessun dirigente di prima fascia. Inoltre, nel triennio 2025-2027 sono previste 193 cessazioni dal servizio, di cui un dirigente in seconda fascia. Numeri quindi al di sotto del fabbisogno reale, considerando che, secondo le stime servirebbero, circa 750 dirigenti. Il reclutamento di nuove risorse umane si rivela così elemento essenziale della proposta di legge.
Le modalità di svolgimento delle selezioni per l’ammissione al corso-concorso verranno stabilite attraverso un decreto del presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica. Ad essere regolamentate saranno: la fase di formazione; la durata e le modalità di svolgimento del ciclo di attività formative comprendente anche un periodo di applicazione presso le strutture dell’amministrazione regionale, di durata comunque non superiore a un anno; le modalità di svolgimento dell’esame finale sostenuto al termine del ciclo di attività formative; la composizione della Commissione di esame; la disciplina della borsa di studio corrisposta durante la partecipazione al corso di formazione.
Una percentuale non inferiore al 50% dei posti saranno destinati all’accesso dall’esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30% al personale dell’Amministrazione regionale. Un’ulteriore quota non superiore al 15% è riservata al personale che abbia ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale, come specificato per legge.
La dotazione organica della dirigenza sarà definita dopo il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con parere della Commissione legislativa dell’Ars competente, sulla base della programmazione dei fabbisogni del personale secondo il “Piano integrato di attività e di organizzazione” vigente.
Gli incarichi di direzione degli uffici dell’Amministrazione saranno a tempo determinato. Quelli relativi ai dirigenti generali di strutture di “massima dimensione” saranno conferiti con decreto del presidente della Regione, con delibera della giunta regionale e su proposta dell’assessorato di competenza, a chi ha già ricoperto incarichi dirigenziali per almeno sette anni. La durata non potrà eccedere di tre anni e potranno essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal termine. Mentre gli incarichi di dirigente di “strutture intermedie” e di unità operative sono conferiti dai dirigenti generali ai dirigenti della fascia unica tenendo in considerazione competenze specifiche. La durata non potrà eccedere di cinque anni. Con i provvedimenti di conferimento degli incarichi saranno poi individuati l’oggetto, gli obiettivi (con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti e alle eventuali modifiche) e la durata dell’incarico.