I volontari delle associazioni animaliste possono sequestrare gli animali domestici a rischio di maltrattamenti. A stabilirlo è la legge che gli dà poteri di vigilanza, come quelli degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, su cani, gatti e pappagallini.
LA LEGGE
Come evidenziato dalla Cassazione con una sentenza appena depositata, nell’aprile di quest’anno, l’articolo 6, comma 2 della legge n. 189/2009: “prevede che la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute“.
Quindi , secondo la suddetta legge, oltre alle guardie dell’Ente protezione animali, anche quelle che collaborano con esso, hanno il diritto, nonché il dovere, di agire in difesa degli animali di affezione a rischio di maltrattamento. Anche se non sono agenti di polizia giudiziaria, poiché la normativa riconosce come “guardie giurate volontarie di un’associazione protezionistica nazionale riconosciuta“.
LE PENE PER CHI MALTRATTA O ABBANDONA GLI ANIMALI
Nel Codice penale l’articolo 544, prevede che «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro». La stessa pena si applica a chi sottopone l’animale a trattamenti che procurano un danno alla loro salute. Se da questi deriva la morte dell’animale, la pena si raddoppia.