L’Ars ha approvato il disegno di legge per gli enti locali: 38 favorevoli e zero contrari. Il ddl è composto da dieci articoli oltre alla norma finale, contiene diverse disposizioni che intervengono sulla normativa in materia di enti locali.
In materia di scioglimento del consiglio comunale, a seguito della mancata approvazione dei bilanci, delimita l’ambito di applicazione della norma al caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e non anche del rendiconto di gestione in ragione della diversa natura dei due documenti contabili.
Si prevede al contempo l’eliminazione della sospensione del consiglio nelle more del decreto di scioglimento.
Si prevede nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il terzo mandato consecutivo del sindaco.
Per contenere i rischi sanitari legati alla pandemia in corso, la norma prevede la riduzione a un terzo del numero di sottoscrizioni necessario per la presentazione di liste e candidature nelle elezioni degli organi degli enti di area vasta e nelle elezioni comunali che debbano svolgersi durante l’attuale periodo di emergenza epidemiologica e fino alla sua cessazione come deliberata dal Consiglio dei ministri.
Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono alcune modifiche e precisazioni all’attuale normativa in materia di commissari straordinari degli enti locali con riferimento all’annullamento delle elezioni comunali, alla disciplina del rimborso spese ed ai casi di sospensione del sindaco metropolitano o cessazione del sindaco dove ha sede la Città metropolitana.
E’ prevista inoltre la nomina di commissari ad acta negli enti inadempienti rispetto a obblighi relativi alla gestione integrata nei rifiuti da parte dell‘assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, mentre il rinnovo degli incarichi stessi è disposto con atto dell’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. E’ fatto divieto di costituzione di nuovi comuni con meno di 10mila abitanti.