L’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, nella vicenda dello sbarco dei migranti dalla nave Gregoretti, al centro dell’udienza preliminare in corso nell’aula bunker di Catania “non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali”, le sue scelte sono state “condivise dal Governo” e la sua posizione “non integra gli estremi del reato di sequestro di persona perché il fatto non sussiste“.
Lo ha detto il pm Andrea Bonomo che a conclusione del suo intervento in aula davanti al Gup Nunzio Sarpietro ha ribadito la richiesta di non luogo a procedere nei confronti dell’ex ministro.
La Procura di Catania nella richiesta di archiviazione aveva ritenuto che “l’attesa di tre giorni non può considerarsi una illegittima privazione della libertà”, visto che le “limitazioni sono proseguite nell’hot spot di Pozzallo” e che “manca un obbligo per lo Stato di uno sbarco immediato”.
Inoltre, aveva osservato il pm, “le direttive politiche erano cambiate” e dal 28 novembre il Viminale aveva espresso la volontà di assegnare il Pos e di “farlo in tempi brevi”, giustificando “i tempi amministrativi” per attuare lo sbarco dei migranti “con la volontà del ministro Salvini di ottenere una ridistribuzione in sede europea”. Inoltre sulla nave “sono stati garantiti assistenza medica, viveri e beni di prima necessità” e “lo sbarco immediato di malati e minorenni”.