Non è possibile il transito in Resais dei precari ex Pip della Pubblica Amministrazione.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha inoltre bocciato gli articoli della finanziaria della Regione Siciliana del 2018 che stabilivano il percorso di stabilizzazione di questi precari.
PIOGGIA DI BOCCIATURE
La Corte costituzione ha, infatti, dichiarato oggi l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 1, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 contenente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”, nella parte in cui prevede il transito dei soggetti ivi indicati con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa.
La Consulta ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1, Disposizioni programmatiche correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale, nella parte in cui si prevede infatti il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
E ancora è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 contenente Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122