Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra l’altro, il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burqa e niqab.
“Salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche e a quelle previste nell’ambito dei rapporti scuola famiglia con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto”. . E’ prevista una sanzione amministrativa da 200 euro a 1.000 euro che, quando la violazione è commessa da un minore, si applica al genitore.
Nella scuola primaria “il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia” non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli “studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione”.
Come si legge nella bozza del decreto, le istituzioni scolastiche, “nell’ambito della propria autonomia” provvedono con questi criteri a costituire le classi iniziali della scuola elementare e delle medie e superiori “a decorrere dall’anno scolastico 2027/28”, “al fine di garantire un’equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell’azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri”.
In caso di iscrizione in corso d’anno alla classe prima oppure a inizio o in corso d’anno a classi successive, la bozza prevede che le istituzioni scolastiche provvedano, dall’anno scolastico appena iniziato, “all’inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti” stranieri non superi il tetto del 30%.
Minore via da famiglia se genitori non studiano italiano
Nel caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Lo prevede la bozza del testo sul tetto del 30% degli stranieri a scuola. “La scuola deve segnalare ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche” di chi esercita “la responsabilità genitoriale ostacolano l’integrazione scolastica“. In questi casi vengono previsti corsi gratuiti di lingua italiana. In caso di mancata osservanza si attua il collocamento fuori famiglia (art 1, com 2, legge 19 luglio 1991, n. 21).
17,5 milioni per potenziare le competenze linguistiche
Il decreto legge sulla scuola stanzia circa 17,5 milioni di euro per le istituzioni scolastiche in cui non sia possibile assicurare il rispetto del tetto del 30% di alunni stranieri in classe. Lo si legge nella bozza del provvedimento atteso in Consiglio dei ministri.
Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, prevede la bozza, è istituito un fondo, con una dotazione di 3,4 milioni di euro per il 2027 e 14.139.760 euro a decorrere dal 2028: le risorse servono “per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito”.
Queste attività, viene specificato, “possono essere realizzate attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti“, o con “accordi con i Centri provinciali di istruzione per gli adulti” o “con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio“.




