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Il CONI annulla la sentenza della FIGC, il Palermo vede la Serie A

venerdì 10 Agosto 2018
frosinone-palermo
Foto Ansa

Finalmente il CONI da ragione al Palermo e riapre la “partita” per la serie A dopo lo scandaloso match giocato allo Stirpe il 16 giugno scorso. Con la sentenza odierna il Collegio di Garanzia del Foro Italico ha annullato la sentenza della Corte Speciale d’Appello della FIGC del 27 giugno di fatto incaricando la stessa Corte di esprimersi nuovamente su quanto accaduto avendo ritenuto non corrette le sanzioni applicate per quanto era accaduto in campo a Frosinone. I ciociari erano stati solo sanzionati con una multa di 25mila euro e due gare a porte chiuse, ma il CONI non ritiene adeguate queste sanzioni.

Adesso tutto viene messo in discussione quando mancano solo otto giorni all’inizio della Serie A, con il Frosinone che rischia la pena massima e perdere la categoria, mentre il Palermo può vedere finalmente fatta giustizia e riconosciuto il ritorno in Serie A.

Ora i giudici chiedono alla Corte sportiva d’appello della Figc, presieduta da Piero Sandulli, di riunirsi “in diversa composizione” e “di uniformarsi nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva”, ribaltando tutte le sentenze espresse fino ad oggi (non prima di aver trasformato le due gare a porte chiuse in ”match da disputarsi in campo neutro”) e chiedendo di sanzionare più duramente il comportamento dei tifosi del Frosinone anche, considerato che è stata riconosciuta la gravità dei fatti accaduti, con lo 0-3 a tavolino del match. Riconoscendo così il diritto del Palermo di salire nella massima serie.

E’ stata però rigettata, in coerenza con la sentenza, la parte di ricorso del Palermo in cui si chiedeva l’annullamento e la ripetizione della partita.

Questo il testo integrale della sentenza del CONI

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA RIUNITO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018, presentato, in data 26 luglio 2018, da parte della società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, emessa a mezzo Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 26 giugno 2018 e n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, contenenti, rispettivamente, il dispositivo e le motivazioni della decisione con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo – di sanzionare la Società Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3, di non omologare il risultato della partita ed, in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone, di non omologare e/o annullare il risultato della predetta gara, ordinandone la ripetizione – ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori;
CON IL

ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2018, presentato, in data 31 luglio 2018, da parte della società Frosinone Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse;
CON IL

ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018, presentato, in data 4 agosto 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) – che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori – ed è stata confermata, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse;

Conseguentemente, ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, HA ANNULLATO con rinvio la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, onerando la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.

HA RESPINTO per il resto le doglianze di entrambe le ricorrenti, con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018 e, per l’effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese determinate in € 3.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, per ciascuna parte resistente.

HA STABILITO che la CSA provvederà a regolamentare le spese di giudizio all’esito del giudizio di rinvio con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.

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