Dopo il Tar, anche il Cga accoglie e conferma il ricorso di un giovane ingegnere, professionista originario della provincia di Agrigento e difeso dagli avvocati, Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, escluso dal concorso dell’Agenzia delle Entrate.
Al centro della vicenda, l’esclusione del tecnico dalla graduatoria dei vincitori per un concorso da funzionario a causa di un’interpretazione eccessivamente rigida delle norme sulle categorie protette. L’ingegnere, regolarmente iscritto nelle liste dei disabili disoccupati al momento della domanda (Legge 68/99), aveva superato l’unica prova scritta del concorso. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate gli aveva negato il riconoscimento della riserva dei posti poiché, nelle more della procedura, l’ingegnere aveva accettato un incarico a tempo determinato come insegnante precario presso il Ministero dell’Istruzione, perdendo temporaneamente lo status di disoccupato.
Secondo l’Amministrazione, il requisito della disoccupazione avrebbe dovuto essere mantenuto ininterrottamente per tutta la durata della selezione. L’ esclusione avrebbe favorito l’assunzione di un’altra candidata con un punteggio inferiore. I giudici del Tar Palermo, con una sentenza pubblicata il 3 marzo 2026, avevano però annullato i provvedimenti di esclusione, chiarendo che né la legge né il bando impongono al candidato disabile di rimanere disoccupato per l’intera e imprevedibile durata del concorso. La disoccupazione, infatti, deve sussistere al momento della presentazione della candidatura e all’atto dell’immissione in servizio.
L’Agenzia delle Entrate ha successivamente proposto appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Cga), richiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar. Il Cga, in sede giurisdizionale, si è pronunciato con l’ordinanza pubblicata in data 22 maggio 2026, confermando integralmente la linea interpretativa a tutela del lavoratore.
Il Collegio, con presidente Ermanno de Francisco e relatore Giuseppe La Greca, ha respinto l’istanza cautelare dell’Amministrazione finanziaria. I giudici del CGA hanno affermato un principio particolarmente rilevante: la disciplina di riferimento non impone che il candidato disabile debba permanere in stato di disoccupazione per l’intera durata del concorso. A seguito del rigetto del ricorso cautelare, il Cga ha condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore dell’ingegnere, oltre spese generali e accessori di legge.
Con questa ulteriore pronuncia trova definitivo riscontro il principio secondo cui il lavoro temporaneo e precario non può trasformarsi in una “colpa” o in un elemento penalizzante per chi appartiene alle categorie protette e aspira a un impiego stabile.




