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l'iniziativa

Multe e tasse non pagate, la “rottamazione quater” delle cartelle è online

sabato 21 Gennaio 2023

Al via la nuova definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta “rottamazione quater“. L’Agenzia Riscossione ha pubblicato le indicazioni per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di bilancio 2023. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.

La Manovra ha infatti introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti. La definizione agevolata consente di versare solo l’importo del debito residuo senza sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio (il pagamento spettante all’agente della riscossione per il servizio svolto, ndr), mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi. Come funzione la procedura, chi può aderire e chi no.

La rottamazione quater comprende:

– contenuti in cartelle non ancora notificate;

-interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;

-già oggetto di una precedente “rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:

-adottare uno specifico provvedimento;

-trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;

-pubblicarlo sul proprio sito internet.

Non rientrano nel beneficio i carichi affidati all’agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.

Non sono rottamabili i carichi relativi a:

-somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

-crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

-multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

-“risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.

-somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);

-i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Si può pagare in due modi differenti:

-in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

-oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Come richiedere la “rottamazione quater“??

I contribuenti possono presentare la richiesta di rottamazione utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo email al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. Chi ha presentato la domanda in area riservata, riceverà un’email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. Cni ha presentato la domanda in area pubblica riceverà un’email  con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Dopo tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. Dopo la convalida della richiesta, una seconda email indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza email con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Cosa succede dopo la richiesta?

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una risposta. La risposta può essere di accoglimento o di rifiuto.

-l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata;

-la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;

-i moduli di pagamento precompilati;

-le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

In caso di rifiuto saranno indicati i motivi del “No”.

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