Eppur si muove qualcosa all’Assemblea Regionale Siciliana. Nonostante i momenti di tensione per la politica siciliana e il caos nel centrodestra per le elezioni delle Province che si terranno il 27 aprile, la ‘macchina’ continua ad andare.
Sono diversi gli stralci del 738 in calendario oggi e domani, già approvati nelle commissioni di merito e pronti per approdare in aula. Si raggiungerà la maggioranza?
Commissione Bilancio.
In II commissione tutto pronto per le ‘norme in materia di società a partecipazione pubblica‘. Il disegno di legge in questione interviene “in materia società controllate della Regione“, modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 (n. 738 Stralcio II Comm bis/A).
E riguardano i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e i criteri di selezione degli amministratori investiti in varie cariche.
In particolare al comma 1 si stabilisce un tetto massimo in relazione alla fascia di appartenenza della società e sono quindi previste tre fasce la cui individuazione è assegnata in base alle categorie, amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto che debbano raggiungere determinati obiettivi e amministratore delegato o unico che ricopra anche la carica di direttore generale.
Il comma 5 chiarisce quelli che sono i compensi annuali e onnicomprensivi.
Il comma 6 chiarisce la ripartizione in fasce di riferimento.
Il comma 7 individua i requisiti soggettivi che devono necessariamente possedere gli amministratori investiti di particolari cariche.
Il comma 8 chiarisce, diversamente da precedente, il limite massimo del trattamento economico annuo omnicomprensivo dell’amministratore delegato che ricopra la carica di direttore generale, compenso pari a novantamila euro, ridotto a settantamila euro per quelle società con un numero di dipendenti inferiore a quattrocento o con un valore della produzione inferiore a quindici milioni di euro. In più “ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza”, rimangano in vigore con esclusivo riferimento agli organi di controllo e dei comitati di sorveglianza delle stesse società.
Il comma 10 riguarda invece il primo rinnovo degli organi societari successivo all’entrata in vigore della legge in esame.
I commi 11 e 12 intervengono su disposizioni di attuazione dell’Accordo Stato-Regione sottoscritto il 16 gennaio 2021 finalizzate al contenimento della spesa delle società partecipate. Nel dettaglio, al comma 11 si prevede che l’obbligo di riduzione sia non inferiore al 3 per cento, o azzerato su motivata proposta dell’organo amministrativo della società. mentre con il comma 12 si stabilisce che l’introduzione di deroghe all’obbligo di riduzione delle spese avvenga non più con delibera di Giunta ma su autorizzazione del Dirigente dell’ufficio per la gestione.
Commissione Attività produttive.
Approvato in III commissione, il disegno di legge che riguarda le “disposizioni in materia di attività produttive e sviluppo economico“, quindi in agricoltura, produzione agroalimentare, industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed utenti e energia.
Le modifiche proposte agli articoli 1 e 2 hanno l’obiettivo di consentire l’effettivo svolgimento della procedura di liquidazione dei Consorzi, regolare i rapporti fra l’Irsap (l’istituto regionale per lo sviluppo delle Attività produttive) e i commissari liquidatori in termini logistici e di personale e tengono conto dell’esigenza di tutelare gli insediamenti produttivi attualmente presenti sul territorio e le esigenze di soddisfacimento dei creditori, cercando di evitare l’attivazione di contenzioso che comporterebbe il rischio di un prolungamento delle procedure di liquidazione ed un aggravio dei costi delle procedure.
La norma si prefigge l’obbligo di trasferire anche la proprietà, e non solo l’uso, ai gestori in questione.
Una norma che porterebbe alla risoluzione di vare problematiche e rallentamenti. L’imprenditore sarebbe obbligato ad abbandonare l’area industriale, rischierebbe di compromettere gli indici occupazionali, ma anche, e soprattutto, di creare un mercato parallelo in cui agli insediati, per non subire la concorrenza, possano essere estorte ingenti somme di denaro.
Si propone quindi, in questo modo, il riconoscimento del diritto di prelazione, secondo un ordine ben preciso: per i beni già occupati da insediamenti produttivi o servizi di pubblica utilità, il diritto di prelazione viene riconosciuto in capo all’odierno insediato, anche previa regolarizzazione, prima della vendita al pubblico.
Si propone inoltre di permettere alle persone che occupano immobili (anche se con contratto scaduto o in ritardo nei pagamenti) di mettersi in regola per poter esercitare il diritto di prelazione. Questo significa che, prima che l’immobile venga messo in vendita pubblica, chi lo occupa regolarmente o si è regolarizzato, può acquistarlo. Questo evita lo sfratto, problemi per la vendita, costi inutili.
Inoltre, chi ha già pagato parte dei canoni può vedere questi importi scalati dal prezzo di vendita, se il contratto lo prevede, e si propone anche l’abrogazione di una norma (art. 79 della legge regionale n. 9/2015) che non è mai stata approvata dall’Unione Europea.
In sintesi, si vuole salvaguardare le aziende esistenti, evitare costi inutili, e recuperare i crediti senza danneggiare l’economia locale.
Le modifiche all’articolo 3 mirano ad ottimizzare i tempi nel rimborso dei finanziamenti ricevuti da IRCA e CRIAS e una riduzione al 75% del contributo in conto capitale, per contenere la spesa pubblica.
Le modifiche all’articolo 4 riguardano l’esportazione incontrollata di materiali come rottami di ferro, plastica e carta che danneggiano l’economia siciliana perché questi materiali potrebbero essere riutilizzati dalle imprese locali nell’ambito dell’economia circolare.
La mancanza di rottami ferrosi sta mettendo in crisi le aziende siderurgiche siciliane, costrette a ridurre la produzione o fermarsi, con gravi conseguenze, come la perdita di posti di lavoro, un maggiore ricorso alla cassa integrazione e un impatto negativo anche su altre attività collegate (manutenzione, servizi, commercio).
Si stima che la chiusura del settore potrebbe causare la perdita di oltre 61.700 posti di lavoro. Di conseguenza serve un maggiore controllo nei porti e la continua presenza di persona Arpa Sicilia per maggiori controlli che assicurerebbero il rispetto delle norme ambientali.
L’ articolo 5 introduce delle norme a favore delle imprese che valorizzano le competenze femminili e le politiche inclusive nella loro organizzazione.
La modifica all’articolo 6 riguarda la gestione, le autorizzazioni e le tariffe applicate nel settore della coltivazione.
Le richieste di rinnovo devono essere presentate almeno 12 mesi prima della scadenza e viene eliminato il limite minimo di 10 euro al metro quadro per la superficie coltivabile, lasciando maggiore flessibilità ai coltivatori.
L’articolo 7 riguarda gli incentivi per le imprese che si adeguano alle normative ambientali europee e ottengono le relative certificazioni.
L’articolo 8 chiarisce i criteri di individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale. La tassa deve essere pagata da chi è proprietario del veicolo il primo giorno utile per il pagamento, non chi lo vende o lo acquista successivamente. Questo evita confusione e garantisce maggiore equità fiscale per chi lavora nel settore.
Infine, l’articolo 9 è un emendamento permette un focus più specifico sull’autismo e le iniziative promosse a riguardo. Si propone di rimuovere la parola ‘mondiale‘ dalla norma, una modifica che non altera l’importanza del progetto ma permette di concentrarsi meglio sulle esigenze locali, mantenendo l’obiettivo di sensibilizzazione.
Commissione Ambiente, territorio e mobilità.
In IV commissione approvato e pronto per l’aula il ddl che riguarda varie “disposizioni in materia di politiche abitative”.
Un disegno di legge che si compone di quattro articoli. L’articolo 1 estende il termine ultimo, al 30 giugno del 2025, la regolamentazione di esercizio abusivo, nel caso in cui gli stessi non abbiano provveduto a seguito dell’invito a suo tempo rivolto dall’ente proprietario o gestore.
Questi possono quindi possono presentare l’istanza.
Con l’articolo 2 si specifica che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gestiti e di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari, sono da considerare ‘alloggi sociali‘ secondo la definizione del decreto ministeriale del 22 aprile 2008. Questo significa che servono a garantire la coesione sociale, aiutano persone e famiglie in difficoltà economica e godono di agevolazioni previste dalla legge dal momento in cui vengono assegnate.
Con l’articolo 3 si prevede che i Comuni della Regione Siciliana, entro il 31 marzo di ogni anno, devono approvare una delibera per identificare gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale e che possono essere venduti. Devono, inoltre, approvare un regolamento chiaro e trasparente che definisca i criteri per la vendita, le modalità di gestione e cessione e la destinazione dei soldi ricavati.
Le somme ottenute dalla vendita degli immobili devono essere usate in via prioritaria per riqualificare altri immobili e per realizzare interventi di edilizia sociale.
L’articolo 4, infine, stabilisce che la legge entra in vigore non appena viene approvata.
Sempre il IV commissione è stato approvato e viene proposto in aula un disegno di legge che riguarda varie “disposizioni in materia di edilizia”.
Il testo finale è composto da sei articoli. L’articolo 1 amplia le categorie degli interventi realizzabili, a determinate condizioni, nelle aree a pericolosità idraulica P4 (molto elevata) e P3 (elevata) individuate dal Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione Siciliana.
In particolare, si prevede la possibilità di realizzare nuovi interventi di pubblica utilità, oltre a quelli infrastrutturali e alle opere pubbliche, già consentite dalla normativa in vigore.
L’articolo 2 introduce una modifica al decreto salva-casa, convertito in legge con modifiche dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. In particolare si stabiliscono le regole per sanare difformità edilizie parziali o essenziali che si applicano anche agli interventi realizzati prima dell’11 maggio 2006. Anche se, al tempo, il permesso fu rilasciato senza la necessaria verifica paesaggistica.
La modifica dell’articolo 3 riguarda il ‘parere in merito alle richieste di deroga relativamente agli indici di densità fissati con riguardo alla formazione degli strumenti urbanistici generali‘ che non sarà più di competenza del Consiglio Regionale dell’Urbanistica (CRU), ma del Comitato Tecnico Scientifico dell’Urbanistica (CTS), sarà lui a esprimere il parere per le richieste di deroga ai limiti di densità edilizia presentate dai Comuni.
L’articolo 4 riguarda le concessioni nelle aree portuali. Vengono introdotte nuove disposizioni per la gestione delle concessioni demaniali all’interno delle aree portuali. (Il dettaglio operativo sarà definito nei regolamenti applicativi).
L’articolo 5 dispone l’abrogazione dell’articolo precedente e riguarda la centralizzazione delle autorizzazioni demaniali e serve a centralizzare il rilascio delle autorizzazioni, togliendo la competenza dalle strutture ambientali territoriali, per semplificare e uniformare le procedure.
L’articolo 6, infine, stabilisce che la legge entra in vigore una volta pubblicata, secondo le regole previste.