Nel 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli indiceva un concorso per l’istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio nel Comune di Raffadali (AG).
La signora G.R., originaria di Racalmuto (AG), di 68 anni, essendo in possesso dei requisiti soggettivi e della disponibilità di un locale così come previsto dal bando di concorso presentava la propria domanda di partecipazione. Tuttavia, all’esito della selezione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli-Ufficio monopoli di Palermo assegnava la rivendita del Comune di Raffadali a un altro partecipante e in maniera arbitraria escludeva dalla graduatoria finale di merito la signora G.R..
La signora G.R. ha richiesto all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli copia della documentazione prodotta dal soggetto risultato vincitore e degli atti relativi all’istruttoria con cui l’amministrazione aveva illegittimamente escluso la richiedente dalla graduatoria finale.
Nondimeno l’Agenzia delle dogane rigettava l’istanza di accesso agli atti avanzata dalla signora G.R., ritenendo che quest’ultima non avesse un interesse qualificato alla conoscenza della documentazione richiesta. Ritendo illegittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la signora G.R., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al Tar di Palermo, per ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto e l’esibizione della documentazione richiesta.
In particolare, gli avvocati Rubino e Piazza hanno evidenziato in giudizio come la propria assistita, in qualità di partecipante alla procedura concorsuale indetta dall’Agenzia delle dogane avesse un interesse diretto, qualificato e concreto alla conoscenza di tutta la documentazione afferente alla procedura e, dunque, come il diniego opposto dall’Agenzia doveva considerarsi palesemente illegittimo.
Ed ancora, i predetti legali, rilevavano che, nel caso di specie, non potevano considerarsi neanche sussistenti le ipotesi di esclusione dal diritto d’accesso, previste dalla legge numero 241 del 1990 ex articolo 24.
Ebbene, con ordinanza dell’8 marzo 2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Piazza, il Tar di Palermo ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente e, per l’effetto, ha annullato il diniego opposto dall’Agenzia resistente, ordinando che la documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti venga rilasciata entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.
Inoltre, con la medesima pronuncia il Tar di Palermo ha condannato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente.