“Il Tribunale delle Imprese di Palermo – si legge in una nota di Legalit Avvocati Associati – bacchetta la Corte dei Conti dell’Unione Europea, l’Agea e l’Assessorato regionale all’agricoltura per l’illegittima revoca di un finanziamento del PSR 2007-2013 per mancato rispetto dei principi di concorrenza”.
“Il Tribunale di Palermo, sez. V in materia di imprese, – prosegue la nota – con sentenza n. 599/2018, resa dalla dott.ssa Alida Marinuzzi, ha statuito l’illegittimità di un provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico di originari € 428.403,26, accogliendo un ricorso della ditta G.F., affidatasi alle cure dello Studio Legalit Avvocati Associati. In persona dei suoi soci Avv.ti Giovanni Puntarello e Chiara Modica Donà dalle Rose e degli associati Avv.ti Paola Saladino e Sabrina Causa”.
La vicenda trae origine dalla parziale revoca di un finanziamento, nel marzo 2015, da parte dell’assessorato regionale all’Agricoltura, sulla scorta di specifiche prescrizioni della Corte dei Conti dell’Unione Europea, all’esito di alcuni controlli sull’utilizzo dei fondi strutturali.
“In particolare – si legge ancora nella nota – i rilievi della Corte dei Conti dell’U.E., integralmente recepiti dall’A.G.E.A. e dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, contestavano che il sig. G.F., al fine di ottenere il finanziamento in parola, aveva presentato dei preventivi, per l’acquisto di alcuni macchinari, provenienti da concessionari di macchine agricole non in concorrenza tra loro: ed infatti, si contestava che i preventivi presentati erano stati emessi da alcune ditte che presentavano compagini sociali parzialmente uguali tra loro”.
“In giudizio è stato dimostrato come le ditte, costituivano dei soggetti giuridici autonomi in relazione ai quali né la Corte dei Conti, né l’assessorato, hanno fra l’altro in concreto dimostrato una capacità di incidenza sulle offerte economiche prodotte. Ed è stato rilevato come, peraltro, la presentazione dei preventivi provenienti da ditte collegate tra loro, avrebbe configurato, al più, una mera irregolarità, che avrebbe potuto essere sanata nel corso dell’istruttoria del finanziamento, se solo l’Assessorato avesse provveduto a rilevarlo tempestivamente”.
“Il Tribunale ha ritenuto decisivo il rilievo formulato circa la buonafede soggettiva del G.F., che non poteva conoscere le compagini sociali delle ditte al momento dell’acquisizione dei preventivi, dichiarando illegittimo il provvedimento di recupero delle somme, condannando anche l’Assessorato e l’AGEA al pagamento delle spese di lite”.
Secondo il partner di Legalit, l’avvocato Giovanni Puntarello “Si tratta di una importantissima sentenza non solo perché innovativa nel suo genere, ma anche perché apre le porte a numerosi altri privati che a partire dal 2015 hanno subito illegittimamente il recupero di somme originariamente concesse e che, al contrario del nostro assistito, non hanno immediatamente proposto azione davanti all’autorità competente”.