Non c’è stata alcuna colpa grave da parte dell’ex sindaco di Messina Renato Accorinti, dell’ex Rettore dell’ateneo messinese Pietro Navarra e dell’allora amministratore unico dell’Innovabic Dario Latella. E’ quanto hanno deciso i magistrati della Corte dei Conti in merito al caso Innovabic, assolvendo con formula piena tutti gli imputati.
“L’azione esercitata dalla Procura per conseguire il ristoro del danno al patrimonio pubblico non può dirsi supportata dalla prova dell’elemento soggettivo della colpa grave”, si legge nella sentenza relativa al caso del fallimento della società che rientrava tra le partecipate del Comune, dell’ex Provincia e dell’Università.
Innovabic era stata istituita nel 1997 ed è andata in liquidazione nell’estate dello scorso anno. La Procura della Corte dei Conti nel settembre 2021 ha formulato l’accusa di mala gestio e danno erariale nei confronti di Accorinti, Navarra, Latella e dei componenti del cda, chiedendo la condanna ad un risarcimento di 100 mila euro da ripartire a carico degli accusati.
Stando alle Procura della Corte dei Conti l’ex sindaco e l’ex rettore sarebbero stati responsabili del danno erariale consistente nell’azzeramento del capitale sociale e che la crisi patrimoniale era da addebitare alla negligenza dell’allora amministratore unico che aveva puntato su progetti non inerenti invece che legati alla mission istituzionale e connessi agli Enti che controllavano la partecipata. Navarra e Accorinti, nei ruoli istituzionali avrebbero approvato senza riserve l’operato dell’amministratore unico, mantenendo in vita un’azienda decotta e priva di interesse pubblico. La crisi irreversibile di Innovabic ha portato poi al fallimento ed alla liquidazione, “condizione che ha determinato la perdita del capitale sociale”.
La Procura della Corte dei Conti rilevava che “lo stato di crisi della Innova Bic” potesse essere riconducibile a scelte di gestione operate dalla società stessa la quale, “nonostante fosse destinata a realizzare la parte prevalente della propria attività in favore degli enti soci, ha ritenuto di dover partecipare a progetti ed iniziative senza affidamento da parte dei soci pubblici. In tal modo sono state utilizzate risorse pubbliche senza un corrispondente beneficio per l’interesse pubblico, che, si ricorda, è la ragione per la quale gli Enti partecipanti decidevano sin dal 2010 di ricapitalizzare la società in perdita”.
Con la sentenza di ieri la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Sicilia ha assolto Accorinti, Navarra e Latella evidenziando come il Pubblico Ministero “avrebbe dovuto provare che le condotte omissive fossero connotate da atteggiamento gravemente colposo”, prove che non ci sono state e che pertanto, seppure ci siano stati atti e fatti di mala gestio che hanno portato al fallimento non è stata dimostrata in alcun modo la colpa grave e neanche il dolo.
Accorinti ha dimostrato che il suo comportamento da Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Messina non era stato inerte ed invece si era adoperato per reperire le risorse finanziarie da destinare al contratto di servizio e, nel frattempo, aveva proceduto ad affidare vari incarichi all’azienda, dimostrando con gli atti l’interesse pubblico del mantenimento della società, la cui utilità era evidente dato il corretto espletamento degli incarichi affidati.