In attesa dei risultati certi e ufficiali delle elezioni del 12 giugno relativamente alle liste ed al consiglio comunale e che con non si avranno prima di altri 7 giorni (alla luce del caos che si è registrato a Messina), a tenere banco è il caso del premio di maggioranza.
Federico Basile è sindaco al primo turno con il 45,54%, e la normativa prevede che scatti anche il premio di maggioranza (che nel caso di Messina porterebbe a 20 consiglieri su 32), qualora le liste della coalizione vincente abbiano raggiunto il 40% dei voti validi. Ed è sulla norma in questione, nonché sulle circolari interpretative e sul termine “voti validi” che è scaturito lo scontro tra Sicilia Vera e Prima l’Italia da una parte e Pd, Fratelli d’Italia e Ora Sicilia dall’altra.
Pomo della discordia è se nel calcolare il 40% delle liste della coalizione vincente debbano essere esclusi i voti ottenuti da TUTTE le liste che non hanno superato il 5% o essere esclusi SOLO i voti registrati dalle LISTE DELLA COALIZIONE VINCENTE che non l’hanno raggiunto.
In soldoni, se per Basile scatta il premio di maggioranza i consiglieri del suo schieramento sono 20, in caso contrario così come sostengono Pd, FdI e Ora Sicilia, si fermano a 14 (salvo ovviamente conversioni sulla via di Damasco strada facendo).
E’ chiaro che l’attribuzione del premio di maggioranza fa la differenza rispetto a chi, nelle diverse liste che hanno superato la soglia del 5%, è sul fil di lana e può essere eletto o no.
Sarà il presidente dell’ufficio centrale, il giudice Corrado Bonanzinga, da mercoledì impegnato con uno staff di 40 persone ai controlli, a decidere.
Andiamo per ordine cronologico, sebbene non sia escluso che la coalizione del sindaco vincente Basile possa presentare lunedì ulteriori memorie rispetto a quanto dichiarato martedì e in seguito anche alle memorie depositate da delegati del Pd, di Fratelli d’Italia e Ora Sicilia.
LA TESI DEL SINDACO VINCENTE (Sicilia Vera e Prima l’Italia)
Come da dichiarazioni rese da Federico Basile e dagli esperti della coalizione vincente il premio di maggioranza c’è e basta applicare quanto prevede la legge elettorale siciliana e le circolari interpretative che si sono susseguite e che riguardano l’attribuzione del premio di maggioranza.
Punto di partenza sono la legge elettorale regionale ed i pareri interpretativi. In particolare il parere 48.09.11 (9 aprile 2009) dell’assessorato regionale agli enti locali, nonché interventi giurisprudenziali.
§ 19. – Verifica del requisito per l’ammissione delle liste all’assegnazione dei seggi.
Il Presidente, ai sensi del comma 3bis dell’art. 4 della l.r. 35/97 che prevede la soglia di sbarramento del 5% del totale di voti validi espressi, procede a determinare il numero dei voti corrispondente al 5% del totale dei voti validi riportati da tutte le liste in tutte le sezioni e, sulla base dello stesso, calcola, per ciascuna lista, la relativa percentuale.
Appare opportuno evidenziare che con l’espressione “voti validi” per il raggiungimento della soglia di sbarramento del 5% deve intendersi il totale dei voti espressi dagli elettori per le liste meno le schede bianche e meno le schede nulle; invece, in tema di premio di maggioranza, si deve intendere il totale dei voti validi come sopra calcolati escludendo, altresì, i voti delle liste che non hanno superato la soglia dello sbarramento e che non sono ammesse alla distribuzione dei seggi” ai sensi del comma 3bis articolo 4 della l.r. 35/97 (interpretazione autentica giusta articolo 6 della l.r. 6/2011).
“In nessun punto, spiegano dallo staff di Basile, si legge che dapprima si contano i voti validi di tutte le liste (escludendo le bianche e le nulle) e poi il 40% della coalizione vincente viene calcolato sottraendo i voti delle liste che in quella coalizione, e solo in quella non hanno raggiunto il 5%…”.
In sostanza non è possibile che i voti, per così dire, usciti dalla porta (quelli delle liste che non hanno raggiunto il 5%) rientrino poi dalla finestra secondo la tesi di Fratelli d’Italia, Pd e Ora Sicilia, e per di più dalla finestra restino fuori solo quelli delle liste di Sicilia Vera che non hanno raggiunto la soglia.
Quello del ripescaggio dei voti delle liste avversarie che non hanno raggiunto il quorum “Sarebbe un riutilizzo- ha spiegato l’avvocato La Cava- di voti non utili per i diretti destinatari, visto che a queste liste non verrebbe attribuito alcun seggio, ma che verrebbero tuttavia ad incidere nella ripartizione dei seggi tra i vari schieramenti rimasti in lizza”.
Viene poi riportata la giurisprudenza amministrativa: “non appare dubbio che la riferita formula legislativa debba intendersi nel senso che il legislatore regionale ha, da un lato, inteso individuare le liste ammesse al riparto dei seggi tra quelle che hanno superato la soglia di sbarramento e, dall’altro, ha inteso indicare l’ulteriore principio in base al quale i voti ottenuti dalle liste in questione non esercitano alcuna influenza anche all’atto dell’assegnazione dei seggi alle altre liste che siffatta soglia di sbarramento hanno superato” (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, sentenza 812/2011 del 9.6.2011-11.11.2011).
LA TESI DI ORA SICILIA, FdI, PD
Sono state presentate tre memorie, corredate di pareri, sentenze ed il caso di quanto accaduto alle elezioni di Milazzo nel 2020 quando è stata applicata dalla presidente del seggio unico centrale questa interpretazione.
In ordine di tempo l’ultima è stata presentata dalle dottoresse Francesca Andò e Giovanna Schirò, delegate della lista “ORA Sicilia” collegata al candidato Sindaco dott. Maurizio Croce. Secondo l’interpretazione della coalizione del sindaco vincitore il premio di maggioranza va attribuito alle liste collegate al sindaco Basile che superino la soglia del 5% dei voti validi, raggiungendo nel loro complesso il 40% dei voti validi riportati da TUTTE le liste che hanno raggiunto il 5%.
Tale opinione non tiene però conto che l’assegnazione del premio di maggioranza in favore delle liste collegate al candidato Sindaco eletto al primo turno è sottoposta, ex art. 4 L.R. N. 35/97 e s.m.i., alla condizione che la lista o le liste collegate al Sindaco eletto abbiano conseguito almeno il 40% dei voti validi espressi, indipendentemente se in favore di liste che abbiano o meno superato la soglia valida per l’attribuzione dei seggi, restando il quorum per l’elezione al primo turno e per il conseguimento del premio di maggioranza, altro e distinto dal quoziente elettorale.
La normativa siciliana subordina, quindi, l’attribuzione del premio di maggioranza alla condizione che l’insieme delle liste collegate al Sindaco eletto abbia conseguito il 40% dei voti validi “riportati da tutte le liste o gruppi di liste in tutte le sezioni del Comune”, con esclusione delle schede nulle e bianche (come riportato nelle istruzioni dell’Ufficio Elettorale dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali); ipotesi che non si è verificata nella elezione del Consiglio Comunale di Messina.
Nessuna rilevanza ha la circostanza che l’insieme delle liste collegate al Sindaco eletto che hanno superato la soglia del 5% dei voti validi raggiunga il 40% del totale dei voti di tutte le liste, di qualunque raggruppamento, che abbiano a loro volta raggiunto la soglia del 5%, non essendovi alcuna norma che prevede un quorum riferito a tale coacervo e riferisca ad una percentuale computabile esclusivamente sul numero dei voti delle liste sopra soglia.
Il citato art. 4 comma 6 L.R. n. 35 del 15/09/1997 fa’, del resto, inequivoco riferimento ai voti validi e la sua interpretazione autentica è data dall’art. 6 L.r. n. 6/2011 che espressamente chiarisce “…ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che ai sensi del comma 3 bis dell’art. 4 e del comma 4bis dell’art.7, non sono ammesse all’assegnazione dei seggi”.
Il sistema così disegnato dal legislatore appare rispondente alla “ratio” di riconoscere, insieme, il rilievo dell’elezione del Sindaco nel procedimento elettorale per la elezione del Consiglio Comunale, assicurare al Sindaco eletto con ampio suffragio – pari almeno al 40%, misura analoga a quella prevista per il premio di maggioranza alle liste collegate – la presenza di un consistente numero di consiglieri eletti con analogo indirizzo di politica amministrativa e, nel caso tale ampio margine non sia ottenuto dal Sindaco, privilegiare la rappresentatività dell’Organo consiliare, comunque evitandone la frammentazione, finalità cui è preordinata la soglia del 5% per la assegnazione dei seggi.
L’esigenza di evitare la frammentazione dei gruppi consiliari non può, tuttavia, essere spinta sino al punto di privare di ogni rilievo i voti espressi per le liste che, pur non avendo raggiunto la soglia necessaria per l’attribuzione dei seggi, siano stati computati per il raggiungimento del risultato elettorale del raggruppamento di liste.
In sintesi secondo i delegati di Ora Sicilia un conto è il quoziente elettorale un altro è il computo per ottenere il premio di maggioranza.
Come chiarisce l’avvocato Felice Panebianco per Fratelli d’Italia: “La legge più volte modificata e le circolari interpretative indicano un doppio calcolo. Il primo serve per calcolare il 40% che le liste collegate al sindaco vincente devono raggiungere per avere il premio. Il secondo è il come si ottiene quel 40%. Il primo è semplice, si considerano i voti validi, escludendo le bianche e le nulle di tutte le liste, comprese quelle che non hanno raggiunto il 5%. Il secondo è come si raggiunge il 40%. La norme dice che le liste collegate al sindaco vincente non possono avvalersi per ottenere il premio di maggioranza dei voti delle liste che non hanno abbiano superato lo sbarramento. Anche recenti verbali del ministero degli Interni riportano questa versione”.
L’esempio è questo: i voti validi delle liste collegate al sindaco vincente sono 40 mila. I voti delle liste collegate al sindaco vincente che non hanno raggiunto il 5% sono 5 mila. Questi 5 mila voti vanno sottratti dai 40 mila che diventano 35 mila ed è su questa cifra ci si deve basare.
Insomma il pomo della discordia è proprio quell’art. 6 L.r. n. 6/2011 “…ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che ai sensi del comma 3 bis dell’art. 4 e del comma 4bis dell’art.7, non sono ammesse all’assegnazione dei seggi”. Fa riferimento a tutte le liste che non hanno superato il 5% o solo a quelle della coalizione del sindaco vincitore?
Dovremo aspettare almeno una settimana.