E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di centoquaranta commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
Nell’ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, sono riservati, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, fermo restando il possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui all’art. 3 del presente bando:
a) quattordici posti al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori, o al ruolo direttivo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
b) quattordici posti al restante personale della Polizia di Stato, con un’anzianita’ di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita’ di condotta di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentesimo anno di eta’. Tale limite e’ elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta’ per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per i candidati appartenenti ai ruoli dell’amministrazione civile dell’Interno il limite d’eta’ e’ di trentacinque anni;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneita’ fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell’idoneita’, l’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato e’ richiesta unicamente l’idoneita’ attitudinale per l’accesso alla citata carriera;
f) essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico conseguita presso un’Universita’ della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali adottati in attuazione dell’art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), la laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e la laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S), in quanto conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi formalmente risultati utili ai fini dell’ammissione all’esame di laurea. Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, ai titoli di cui al secondo periodo della presente lettera e’ equiparata la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);
g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all’art. 1, comma 2, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu’ grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneita’ psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi’, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 4, ad eccezione del possesso del diploma di laurea di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo, che puo’ essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta’, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita’ oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta’, per i dichiaranti non gia’ assoggettati ai controlli a campione svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell’amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
6. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell’idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche’ le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita’ delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita’ penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu’ di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicita’ del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilita’ penale, e’ dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall’impiego con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e’ disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.