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La decisione

Il Tar Lazio accoglie ricorso di Carmelo Nasello di Ama Rifiuti e risorse, annullata la deliberazione di Anac

venerdì 6 Giugno 2025
tar lazio

Il Tar Lazio, sede di Roma, con propria sentenza ha annullato la deliberazione n. 562 del 12.06.2019 del Consiglio Nazionale Anticorruzione ANAC di accertamento dell’incoferibilità del Dott. Sig. Carmelo Nasello dell”incarico di amministratore Unico della Società AMA – Rifiuto e risorsa comunicato con nota dell”Autorità Nazionale Anticorruzione del 26.06.2019 prot. ANAC 005173.Nonché del provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 10.10.2019 prot.ANAC n. 0080023 avente ad oggetto “Provvedimenti conseguenti all’accertata inconferibilità di cui all’art. 7 comma 2 lett. d) del d.lgs. 39/2013 con riferimento all’incarico di Amministratore Unico della Società AMA – Rifiuto & Risorsa SCRAL”. Il provvedimento impugnato si fondava sulla circostanza per cui lo stesso soggetto in data 28.4.2017 ricopriva gli incarichi di Commissario liquidatore della Società Alte Madonite spa nonché di Presidente di C.d.a. della Società SRR Palermo Provincia Est s.c.p.a.., situazione ricadente nella ipotesi di inconferibilità prevista dalla norma di cui al citato art. 7, co. 2, lett. D), in quanto gli incarichi in essere rientrano nella definizione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico”, cui all’art. 1, co. 2, lett. L) del d.lgs. n. 39/2013.

Il ricorso è stato proposto dal RAG. DOTT. Carmelo Nasello assistito dall’ Avv. Giuseppe Ribaudo noto avvocato amministrativista del palermitano, che aveva censurato il provvedimento adottato dall’ANAC in quanto illegittimo, secondo la tesi difensiva  ritenendo non corretta la qualificazione degli incarichi di provenienza ricadente nella nozione di ente in controllo pubblico, avuto riguardo alle partecipazioni detenute dai Comuni madoniti in AMA “Rifiuto è risorsa” S.c.a r.l. e al ruolo di commissario liquidatore, che non rientrerebbe nelle ipotesi tassativamente previste dalla normativa ed in quanto privo in concreto di attività gestionale.

Il Tar Lazio Roma , sezione I, N.10799 DEL 4 GIUGNO 20205 in linea con tali argomentazioni del ricorrente, ha accolto il ricorso ed annullato la determinazione di incoferibilità adottata dall’ANAC nei confronti del Rag. Nasello chiarendo che “Nel caso in esame anche  Con la sentenza n. 98 del 2024, pubblicata in G.U. il 05.06.2024, la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla norma di legge presupposto della delibera impugnata, dichiarando “l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale)”. Pertanto, la pronuncia di illegittimità costituzionale appena indicata assume rilevanza anche nel giudizio in esame, come eccepito dall’avv. Ribaudo Giuseppe in considerazione del fatto che il provvedimento gravato fa applicazione dell’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013 e che nei motivi di gravame il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione proprio di tale disposizione. Nessun dubbio sussiste sulla portata della menzionata pronuncia caducante della Consulta, nei riguardi dell’impugnata Delibera ANAC n. 562 del 2019 adottata nei confronti del Rag. Nasello.

L’avv. Giuseppe Ribaudo si dichiara soddisfatto della sentenza del Tar Lazio di Roma che  ha accolto anche la eccezione proposta dal difensore, e che costituisce un precedente originale ed importante chiarendo che in considerazione del fatto che il provvedimento impugnato fa applicazione dell’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013 e che nei motivi di gravame il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione proprio di tale disposizione, nessun dubbio può sussistere sulla portata della menzionata pronuncia caducante della Corte Costituzionale, nei riguardi dell’impugnata Delibera ANAC n. 562 del 2019 adottata nei confronti del Rag. Nasello.

 

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