Ad una settimana dall’approvazione in I Commissione Affari Istituzionali, guidata da Ignazio Abbate, del ddl sulla riforma dei dirigenti regionali (CLICCA QUI), parte il conto alla rovescia per l’esame in II Commissione Bilancio, presieduta da Dario Daidone. In attesa di essere calendarizzato, il disegno di legge scalpita, rappresentando una delle norme più conclamate da ormai decenni.
La riforma, che interviene a distanza di oltre venti anni dall’ultima legge regionale del 2000, è finalizzata ad allineare l’ordinamento della dirigenza a quella di tutti gli enti del comparto funzioni locali e, al contempo, a eliminare le criticità determinate dal mantenimento della cosiddetta terza fascia dirigenziale, sconosciuta nel panorama nazionale e la cui durata era stata concepita come transitoria. Obiettivo della proposta è quello di introdurre il ruolo unico della dirigenza, istituito con legge del 2000.
Altro punto cardine della norma è quello che concerne il reclutamento di nuove risorse umane, per donare nuova linfa al comparto. Ad oggi, infatti, servirebbero 752 dirigenti, per dare benzina alla macchina amministrativa regionale, che attualmente ne conta soltanto 600. In tal senso un “dettaglio” importante è stato inserito nel testo che tra qualche settimana approverà in Commissione Bilancio: il corso-concorso. Prima, però, di effettuare il passo successivo, e quindi l’incardinamento a Sala d’Ercole, il testo tornerà in Commissione Affari Istituzionali per qualche piccola modifica. Un ritocco che riguarda i criteri di accesso per i neolaureati o gli esterni ai dipendenti regionali. Non bisognerà avere solo la laurea, ma anche una specializzazione in più, ad esempio un dottorato di ricerca o un master di II livello. Per accedere al corso-concorso gli esterno dovranno essere dunque più qualificati. Gli interni, invece, dovranno avere bisogno di almeno cinque anni di esperienza.
Ma vediamo un po’ nel dettaglio cosa prevede il testo che presto sbarcherà tra i banchi della II Commissione.
Oltre alcune modifiche tecniche, il vero fulcro del testo è l’introduzione della fascia unica, proposta governativa, in linea con i diktat nazionali, e in contrasto con quella che era stata invece avanzata da sindacati e dirigenti uscenti. Parte consistente del ddl è riservato all’ordinamento. Le modalità di svolgimento delle selezioni per l’ammissione al corso-concorso verranno stabilite attraverso un decreto del presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica. Ad essere regolamentate saranno: la fase di formazione; la durata e le modalità di svolgimento del ciclo di attività formative comprendente anche un periodo di applicazione presso le strutture dell’amministrazione regionale, di durata comunque non superiore a un anno; le modalità di svolgimento dell’esame finale sostenuto al termine del ciclo di attività formative; la composizione della Commissione di esame; la disciplina della borsa di studio corrisposta durante la partecipazione al corso di formazione.
Una percentuale non inferiore al 50% dei posti saranno destinati all’accesso dall’esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30% al personale dell’Amministrazione regionale. Un’ulteriore quota non superiore al 15% è riservata al personale che abbia ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale, come specificato per legge.
La dotazione organica della dirigenza sarà definita dopo il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con parere della Commissione legislativa dell’Ars competente, sulla base della programmazione dei fabbisogni del personale secondo il “Piano integrato di attività e di organizzazione” vigente.
Gli incarichi di direzione degli uffici dell’Amministrazione saranno a tempo determinato. Quelli relativi ai dirigenti generali di strutture di “massima dimensione” saranno conferiti con decreto del presidente della Regione, con delibera della giunta regionale e su proposta dell’assessorato di competenza, a chi ha già ricoperto incarichi dirigenziali per almeno sette anni. La durata non potrà eccedere di tre anni e potranno essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal termine. Mentre gli incarichi di dirigente di “strutture intermedie” e di unità operative sono conferiti dai dirigenti generali ai dirigenti della fascia unica tenendo in considerazione competenze specifiche. La durata non potrà eccedere di cinque anni. Con i provvedimenti di conferimento degli incarichi saranno poi individuati l’oggetto, gli obiettivi (con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti e alle eventuali modifiche) e la durata dell’incarico.