Il Comune di Bisacquino ottiene una significativa vittoria legale dinanzi al tribunale di Palermo, che ha annullato una pretesa debitoria di € 374.696,22 e ha dichiarato illegittima la compensazione operata ai danni dell’ente. La sentenza, emessa dalla Quinta Sezione Civile, riconosce pienamente le ragioni del Comune, brillantemente sostenute in giudizio dall’avvocato Giuseppe Ribaudo.
La controversia trae origine dalla revoca di un finanziamento concesso nell’ambito del P.S.R. SICILIA 2007/2013 a un’Associazione Temporanea di Scopo (Ats) denominata “San Giacomo”, di cui il Comune di Bisacquino faceva parte insieme a due imprenditori agricoli privati. A seguito della revoca, dovuta all’inadempimento degli altri associati, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura aveva registrato sul portale SIAN una posizione debitoria a carico dell’intera Ats, includendo quindi anche il Comune di Bisacquino.
Successivamente, Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), ha opposto in compensazione tale presunto debito, negando al Comune di Bisacquino l’erogazione di un’anticipazione di un altro e diverso finanziamento, regolarmente concesso per il progetto “Busequin, viaggio nella storia e nelle tradizioni”.
A seguito dell’azione legale promossa dall’avvocato Giuseppe Ribaudo, il Comune di Bisacquino ha contestato fermamente l’illegittimità della pretesa creditoria e della conseguente compensazione.
Al riguardo, la linea difensiva ha fatto leva su un punto cruciale: il Comune, all’interno dell’Ats associazione temporanea di scopo, non era “soggetto beneficiario” del finanziamento, ma svolgeva unicamente un ruolo di “promotore e divulgatore di iniziative culturali didattiche ed ambientali”.
Il Tribunale di Palermo ha pienamente accolto questa tesi, stabilendo che l’obbligazione restitutoria non poteva gravare sull’ente comunale. Infatti, la sentenza si fonda su prove documentali inoppugnabili: l’atto costitutivo dell’Ats, che esplicitava il ruolo non beneficiario del Comune di Bisaquino ed il decreto di finanziamento, che individuava come unici beneficiari dell’aiuto i due titolari delle aziende agricole, destinatari delle somme per la realizzazione delle opere edili.
Infatti, il giudice ha inoltre richiamato, in via analogica, la disciplina in materia di appalti pubblici (art. 37, co. 5, d.lgs. 163/2006), secondo cui la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, escludendo così una responsabilità solidale del Comune per inadempimenti altrui . La prestazione del Comune è stata infatti definita “secondaria” e “non remunerata” .
La sentenza rappresenta un successo di fondamentale importanza per l’Amministrazione Comunale, con conseguenze pratiche immediate. Il Tribunale ha infatti, accertato che il Comune di Bisacquino non è tenuto a restituire la somma di € 374.696,22 all’assessorato regionale all’agricoltura e ad Agea.
L’avvocato Giuseppe Ribaudo si ritiene soddisfatto della sentenza del Tribunale civile sezione imprese di Palermo: “Questo esito favorevole non solo libera l’ente da un onere finanziario ingiusto, ma riafferma un principio di diritto cruciale sulla limitazione della responsabilità all’interno delle associazioni temporanee, proteggendo gli enti pubblici che vi partecipano con ruoli di mero supporto e promozione”.




