E’ stato pubblicato, sul sito del ministero dello sport, il decreto contenente le linee guida per la ripresa delle attività sportive individuali. Trentadue pagine, suddivise in 14 articoli riportanti le indicazioni per la cosiddetta fase 2.
La misura punta ad individuare i criteri e gli strumenti di prevenzione – protezione necessari in questo momento di transizione.
MISURE PER ATLETI E FEDERAZIONI
In primo luogo, il testo sottolinea che permane il divieto di attività ludico-ricreativa all’aperto. Prevista anche la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e grado. Inoltre, il testo consente di svolgere attività sportiva o attività motoria “individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti“. Ovviamente, il tutto deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per la motoria.
Sarà compito delle rispettive federazioni o discipline sportive associate individuare gli atleti autorizzati ad allenarsi e a fornirgli la relativa certificazione.
Sulle misure di sicurezza, il dispositivo punta a contingentare al massimo gli accessi ai vari siti. Ciò avverrà attraverso il ricorso a turnazioni e a sistemi di entrata-uscita scaglionati. A tal proposito, rimane valido l’invito a prilivegiare le modalità di lavoro in regime di smart working per gli amministrativi.
L’atleta sarà inoltre tenuto a disinfettare i macchinari o gli attrezzi che ha utilizzato. Infine, in caso di positività, la società dovrà prevedere un intervento straordinario di sanificazione.
PER LE SOCIETÀ SPORTIVE
Le organizzazioni sportive possono individuare uno o più referenti sul tema delle misure di prevenzione da contagio da Covid-19. L’obiettivo è di evitare la circolazione di fake news.
Il DM chiarisce le misure da rispettare per i medici dello sport e per le società. Vari gli obblighi da tenere d’occhio: dal rispetto delle misure di sicurezza, all’ottemperamento dei protocolli sul covid-19 da parte di tecnici ed atleti.
Oltre ai normali esami di routine, sarà fatto carico alle società di eseguire i test sierologici sui tesserati. Se un soggetto risultasse affetto da coronavirus, è obbligatorio eseguire i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
Il dicastero ha individuato, in base a quattro criteri, i livelli di rischio delle varie attività sportive. Tale classificazione è stata effettuata ricorrendo a tali punti di riferimento:
- fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
- meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica.
- fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative;
- valutazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.
Seguendo le suddette linee guida, il decreto suddivide le attività su quattro livelli di rischio. Saranno quindi da privilegiare le attività dei singoli all’aperto, per le quali non vige l’obbligo di indossare i dpi. Presentano maggiori rischi le attività al chiuso che, nel caso coinvolgano più soggetti, devono essere regolate secondo i criteri di sicurezza di cui sopra.
E’ possibile consultare il testo completo al seguente link.