Resta confermata l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre scorso nella parte in cui ha disposto per la Regione Siciliana la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’ha deciso con decreto monocratico il Tar del Lazio.
Respinte quindi le richieste della Federazione Regionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Pmi di Sicilia/Confcommercio Im, nonché delle società Zero 16, Sicilia Squisita e Sandiego; il 24 novembre prossimo è stata fissata l’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale delle censure proposte. Il Tar, considerato che “la cognizione monocratica urgente deve essere astretta alla semplice verifica della sussistenza del dedotto profilo di pregiudizio irreparabile, nella specie esistente, alla luce della tempistica del provvedimento impugnato di vigenza limitata nel tempo, da compararsi tuttavia con il principio di precauzione, che , anche ove inespresso, deve involgere tutta l’attività amministrativa nella presente emergenza epidemica, e che assume valore e rilievo prevalente sugli altri interessi in gioco”, ha ritenuto accoglibile “l’istanza di dimidiazione dei termini processuali” e “l’istanza istruttoria proposta”.
All’esito, il Tar: ha respinto “la domanda di misure monocratiche comportanti la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza ministeriale impugnata”; ha disposto “la dimidiazione dei termini processuali, fissando la camera di consiglio al 24 novembre 2020”, e ha ordinato al ministero “il deposito degli atti del procedimento e in particolare: dei verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico, nonché del verbale del 4 novembre 2020 della Cabina di regia, citati nelle premesse dell’Ordinanza impugnata”