Il dipartimento Trasporti e Navigazione ha pubblicato la circolare firmata il 24 marzo, che ridefinisce il quadro dei certificati e documenti di competenza di cui sono stati prorogati i termini di validità, alla luce delle disposizioni introdotte per l’emergenza sanitaria in atto.
In particolare, alla luce delle disposizioni approvate, la circolare chiarisce che:
le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020, essendo anche documenti di riconoscimento, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
le carte di qualificazione del conducente (CQC), e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;
i certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 (cfr ns. circ n. 18 su DM 108);
gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 senza la necessità di tali certificati;
gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolatiautosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone senza la necessità di tali certificati;
i certificati medici rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;
gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;
sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.