“In caso di ricorso contro il calendario venatorio 2017/2018, presenteremo attraverso l’Avvocatura le ragioni del decreto sulla caccia”. Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici.
“Il calendario venatorio della Regione Siciliana prevede numerose disposizioni a tutela della fauna rispetto agli anni precedenti, come regimi di tutela particolare per alcune specie migratorie, limitazioni sul turismo venatorio selvaggio, (introdotte per la prima volta in Sicilia) sul numero di capi prelevabili e sulle modalità di caccia (ad esempio allodola in appostamento ed uso del furetto) oltre a prescrizioni speciali nelle zone vicine alle aree interessate dagli incendi: per la prima volta è stata introdotta una fascia di rispetto di 100 metri lungo i confini delle aree colpite dalle fiamme, dove sarà interdetto il prelievo venatorio, oltre al generale divieto di caccia nelle zone percorse da incendio stabilito dalla legge – continua Cracolici -. Il decreto sul calendario venatorio è il frutto di un lungo lavoro di confronto con tutti i portatori di interesse del mondo ambientalista, venatorio, agricolo e scientifico che sono rappresentati all’interno del Comitato Faunistico Venatorio.
Va ribadito che il parere espresso dall’Ispra non ha assolutamente limitato la possibilità della pre-apertura. Anzi, lo stesso Istituto ha indicato, com’è di sua competenza, i giorni e le specie da cacciare a settembre, in regime di apertura anticipata della caccia. La data di inizio dell’attività venatoria, è materia regolata dalla legge quadro 157 del 92 a cui fa riferimento anche la legge regionale 33 del 92 e non da organi tecnici del Ministero conclude l’assessore regionale all’Agricoltura. La normativa indica esattamente l’intervallo di tempo entro il quale può essere esercitata la caccia in Italia, ovvero dal 17 settembre al 31 gennaio dell’anno successivo e stabilisce la possibilità di istituire giornate di pre-apertura nei primi giorni di settembre. Nell’arco temporale indicato, ogni regione regola dunque in piena legittimità”.