Ci sono voluti ben 8 anni dallo stanziamento dei fondi alla consegna effettiva dei lavori. E adesso, dopo soli 8 mesi dal via ufficiale, la più importante opera pubblica prevista a Palermo (per consentire un efficace trattamento delle acque reflue e insieme l’uscita dall’infrazione comunitaria) rischia clamorosamente nuovi ritardi a causa dell’ennesimo caso di ricorsi e burocrazia lumaca.
Stiamo parlando del progetto di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari”. Un appalto da 26,5 milioni di euro finanziato dalla delibera Cipe n. 60 del 2012, che è stato consegnato ufficialmente il 29 giugno 2020.
Il Commissario unico per la depurazione Maurizio Giugni l’aveva battezzata come «l’opera cardine del nuovo sistema fognario depurativo di Palermo, attorno a cui ruotano tutti gli altri cantieri del Capoluogo… un’opera attesa, di alto valore ambientale e la cui mancanza oggi pesa per circa 4,4 milioni l’anno di sanzioni europee». L’opera – a regime – servirà 880mila abitanti, rispetto ai 440mila attuali, consentendo lo smaltimento delle acque reflue della città e il superamento dell’infrazione comunitaria.
Per ogni giorno di ritardo il Comune di Palermo paga una multa salatissima a Bruxelles. E proprio adesso che i lavori preliminari erano cominciati (affidati all’impresa milanese EMIT Group Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l.), è arrivata una nuova tegola. L’appalto va riassegnato.
Lo ha stabilito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 1188 del 24 dicembre 2020, ufficializzata solo pochi giorni fa col provvedimento n° 47 del 18 febbraio 2021 del Commissario Giugni.
LE TAPPE
L’appalto era stato aggiudicato nel 2017 all’impresa “Costruzioni Dondi S.p.A.”; nel 2019 però fu esclusa «per l’omessa dichiarazione in sede di gara di una condanna di maggio 2010 a carico del suo legale rappresentante per violazione T.U. sulla prevenzione infortuni sul lavoro art. 8, comma 1 D.P.R. 27/4/1955 n. 547, punita con un’ammenda di Euro 600,00 e di un’annotazione a carico della società presente nel casellario ANAC per un provvedimento di risoluzione assunto dal Comune di Termoli»; così il 03/04/2019 è stata disposta l’aggiudicazione dell’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori in favore dell’impresa EMIT; il 18/04/2019 la Dondi ha impugnato dinanzi al Tar Palermo, chiedendone l’annullamento.
Il Tar Palermo con ordinanza n. 611 del 14 del maggio 2019 ha rinviato la trattazione della questione al merito, «senza sospendere i provvedimenti impugnati, pertanto la stazione appaltante in data 2 luglio 2019 ha sottoscritto il contratto di appalto con la Emit»; il 17/03/2020 il Tar Palermo ha rigettato il ricorso della Dondi; la progettazione esecutiva redatta dalla Emit è stata approvata dalla stazione appaltante; il 17 giugno 2020 il RUP ha autorizzato una consegna parziale dei lavori; nel frattempo la sentenza del Tar Palermo n. 641/2020 è stata appellata dinanzi al CGA della Regione Siciliana, che ha dato ragione alla Dondi.
LA SENTENZA DEL CGA
«Laddove l’oggetto della dichiarazione omessa non determini l’obbligatoria esclusione del concorrente “è indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante … nel contesto di questa valutazione l’amministrazione dovrà pertanto stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità. Del pari dovrà stabilire allo stesso scopo se quest’ultimo ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità”; in particolare il CGARS così si è espresso: “al di fuori delle ipotesi di esclusione obbligatoria, la stazione appaltante deve procedere ad una valutazione motivata sul rilievo che assumono i fatti che si ritengono incidere sull’affidabilità dello stesso. Le informazioni false o fuorvianti o le informazioni omesse devono essere caratterizzate da un ulteriore elemento specializzante, dato dalla loro idoneità a “influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” della stazione appaltante. Ai fini dell’esclusione non è dunque sufficiente che l’informazione sia falsa o omessa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara; e ancora “Emerge per tabulas come il provvedimento di esclusione dell’odierna appellata non possa ritenersi legittimo alla stregua dei principi ribaditi dalla citata Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. L’appello pertanto deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati la revoca dell’aggiudicazione e la nuova aggiudicazione. … il Collegio si limita a rendere una pronuncia di inefficacia del contratto sottoposta alla condizione che lo stato di esecuzione non abbia raggiunto il novanta per cento dell’importo contrattuale secondo il prezzo di aggiudicazione a una data che si fissa nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della predetta sentenza…è assegnato alla stazione appaltante un termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente decisione al difensore della stessa per comunicare alla parte lo stato di esecuzione dello stesso e consentire il tempestivo subentro… ove si verifichi la suddetta condizione (stato di esecuzione inferiore al 90%)”». Lo stato di avanzamento è di appena lo 0,4%.
Il RUP il 17 febbraio 2021 ha ritenuto che «l’omissione informativa riscontrata in sede di gara non possa inficiare il giudizio di affidabilità ed integrità del citato operatore, in quanto avvenuta in buona fede, sulla base di un’interpretazione del quadro normativo di riferimento oggettivamente complesso e sulla quale si erano formati contrapposti orientamenti giurisprudenziali; il RUP ha altresì ritenuto non ascrivibile all’operatore Dondi la volontà di alterare il processo decisionale della stazione appaltante e che le omissioni dichiarative riguardino fatti inidonei ad incidere sull’integrità dell’operatore, in quanto risalenti nel tempo e, con specifico riferimento alla risoluzione contrattuale, oggetto di un giudizio ancora pendente, caratterizzato da reciproche contestazioni circa le complesse ragioni che hanno portato ad una non regolare conduzione dell’appalto».
CONCLUSIONI
Alla luce della sentenza del CGA, bisognerà ora avviare le procedure di subentro dell’impresa di Rovigo “Dondi” nell’appalto, al posto della Emit. Con tutti i problemi e i rallentamenti del caso.
Tanto che il Commissario Giugni scrive: «Tenuto conto delle peculiarità dell’appalto in questione, già eseguito per la parte della progettazione, il RUP, laddove non riesca a definire il subentro della Dondi secondo le indicazioni contenute nella decisione del CGA, potrà richiedere di promuovere il giudizio di ottemperanza per avere precise indicazioni sulle modalità con le quali il subentro dovrà avvenire».
Tradotto in soldoni: il tassello principale delle opere individuate e finanziate dalla delibera CIPE che avevano portato alla procedura di infrazione avrà nuovi ritardi. Nel frattempo la multa dell’UE diventerà sempre più salata. Con buona pace dei palermitani (che pagheranno le bollette Amap sempre più salate) e del sindaco Leoluca Orlando che aveva più volte promesso «la Costa Sud balneabile, sarà la nuova Mondello».
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