La Commissione straordinaria di liquidazione che si occupa del dissesto finanziario al Comune di Taormina, ha deciso, con apposita delibera già formalizzata nelle scorse ore, la proposta di adozione della procedura semplificata sulla posizione debitoria dell’ente taorminese.
La commissione composta da Lucio Catania (presidente), Tania Giallongo e Maria Di Nardo, ha valutato in pratica l’importo complessivo di tutti i debiti censiti, e sulla base di ciò ha proposto all’Amministrazione comunale di Taormina l’adozione della modalità semplificata di liquidazione.
L’importo dei debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute (ad oggi quelle accertate sono 245) è stato attualmente quantificato in 65milioni 223mila e 717 euro a cui vanno aggiunte 30 domande tardive per un importo di 1 milioni 455mila e 227 euro, per un totale complessivo di 66 milioni 678mila e 989 euro (importo che la Commissione ritiene, comunque, ancora suscettibili di lievi variazioni in base alle integrazioni documentali che continuano a pervenire).
“Si tratta di un passaggio di grande importanza nella definizione delle procedure di dissesto del Comune di Taormina – spiega la Commissione -. La procedura semplificata (prevista dall’articolo 258 del Testo unico degli Enti locali) è un istituto che si può considerare analogo a quello del concordato preventivo, in quanto dà la possibilità all’Organo straordinario di liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento dell’intero debito. La Commissione potrà definire le pretese dei creditori, compreso l’erario, pagando mediamente la metà del dovuto. Il Comune, nel caso di accettazione, è tenuto a mettere a disposizione della liquidazione le risorse necessarie a garantire il pagamento delle transazioni nella percentuale consentita dalla norma. A tal fine, propone, individualmente ai creditori compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidate per intero, la transazione da accettare, entro un termine prefissato”.
Ricevuta l’accettazione, provvede al pagamento nei trenta giorni successivi, decorrenti dalla conoscenza dell’accettazione, accantonando l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non sia stata accettata la transazione. Tale accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assisti da privilegio. La Commissione, una volta effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, potrà definire le pretese dei creditori, compreso l’erario, pagando mediamente la metà del dovuto. “L’applicazione di questa procedura – stando a quanto disposto dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie – genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l’importante effetto positivo di evitare all’Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”.