Il Comune di Taormina rivede la luce in fondo al tunnel e dopo 3 anni si avvicina alla chiusura del dissesto dichiarato dall’ex Consiglio comunale il 22 luglio 2021. La Commissione Liquidatoria nominata dal Capo dello Stato ha approvato il piano di estinzione del dissesto e ha trasmesso gli atti al Ministero dell’Interno: ora spetterà al Viminale la valutazione conclusiva che potrebbe scrivere la parola fine al default e che rimetterebbe Taormina sul piano della normalità economica e finanziaria.
Il dissesto a Taormina si era materializzato con un piano di riequilibrio non accolto dalla Corte dei Conti, che aveva rilevato i fattori di criticità dell’ente, riconducendoli soprattutto alla mancata riscossione dei tributi. Ad incidere poi era stato anche e soprattutto il contenzioso ultraventennale con l’ex Impregilo, attuale Webuild, per i lavori di realizzazione dei parcheggi comunali. Una vicenda, questa, che si è chiusa ora con una transazione onerosa da 23 milioni e mezzo di euro nell’ambito delle procedure di risanamento del monte debitorio della casa municipale. La chiusura del dissesto dovrebbe materializzarsi nelle prossime settimane o al più tardi dopo l’estate, in base ai tempi di esame ed espletamento della documentazione al Ministero, e metterà, a questo punto, l’Amministrazione in carica del sindaco Cateno De Luca nelle condizioni di poter operare senza i vincoli attuali.
L’organo di liquidazione è in carica dal novembre del 2021. Nell’estate 2022 è stata poi definita la procedura semplificata di liquidazione (di cui all’art. 258 del TUEL), all’interno della quale è stato riportato l’ammontare di tutti i debiti censiti, in base alle istanze creditorie pervenute a quella data, quantificate in € 66.678.989,27; incrementate alla data odierna a € 108.970.893,18 comprensive delle istanze tardive.
“Presso il conto di tesoreria del Comune di Taormina (gestione dissestuale) – spiega la Commissione presieduta da Lucio Catania e di cui fanno parte anche Maria Di Nardo e Teresa Giallongo – è stato accreditato, ex art. 33 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, l’importo di € 15.173.203,30 e, poi, con successivi riversamenti alla Tesoreria dell’Organo Straordinario di Liquidazione, relativi a riscossioni di residui attivi per complessivi € 15.212.401,20 e ulteriori € 11.003.053,30 quale anticipazione in termini di cassa da parte dell’Ente. Questo ha permesso di creare una sufficiente dotazione finanziaria per far fronte alle redigende proposte transattive, di cui alcune di elevati importi, che sono state liquidate entro i trenta giorni dall’accettazione come prescritto dalla normativa. Tenendo conto delle transazioni chiuse e delle istanze che hanno ricevuto risposta negativa, le giacenze attualmente presenti sul conto di tesoreria dell’Organismo straordinario di liquidazione risultano essere, comunque, superiori al complesso degli accantonamenti da operarsi ai sensi all’art. 258, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Le differenze positive che emergono dal piano di estinzione sono costituite in gran parte da crediti che la Commissione o, successivamente, il Comune potranno continuare ad incassare a seguito di un’attività di riscossione coattiva, già in corso”.
“Il piano di estinzione – rimarca la Commissione – è stato depositato presso il Ministro dell’Interno, il quale ne valuta la correttezza, avvalendosi del parere consultivo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l’organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l’approvazione del piano è sospeso. Il piano approvato dalla Commissione, pertanto, è provvisorio giacché potrà subire variazioni in seguito ai correttivi richiesti dal Ministero e delle ulteriori attività che la Commissione porrà in essere fino alla presentazione del rendiconto finale. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell’Interno è notificato all’ente locale ed all’organo straordinario di liquidazione per il tramite della Prefettura”.
“A seguito dell’approvazione del piano di estinzione, l’organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. Con l’eventuale decreto di diniego dell’approvazione del piano il Ministro dell’Interno prescrive all’organo straordinario di liquidazione di presentare un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento. Entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle operazioni di pagamento, l’Organo Straordinario della Liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all’organo di revisione contabile dell’ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva liquidazione”.