Il ministero della difesa ha indetto un nuovo bando per il reclutamento di cinquantaquattro volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze speciali dell’Esercito italiano, per il 2021.
POSTI A CONCORSO E DESTINATARI
È indetto, per il 2021, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquantaquattro (VFP4) nelle Forze speciali dell’Esercito, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di operatore basico per le operazioni speciali (OBOS) e dei requisiti di cui al successivo art. 2.
Coloro che partecipano al concorso di cui al presente bando non potranno partecipare al distinto concorso per il reclutamento di VFP 4 che sarà indetto nel 2021.
Il 10% dei posti è riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.
Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorchè precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non e’ considerato militare in servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle Forze di completamento.
Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e che in tale posizione si trovano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità che il concorrente, alla predetta data, si trovi nella posizione di richiamo nelle Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della suddetta posizione di congedo.
Nei casi accertati di concorrenti che, nell’adempimento di attività operative svolte sul territorio nazionale o all’estero, hanno riportato ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l’Amministrazione della difesa valuterà l’eventualità di assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa all’indirizzo: https://concorsi.difesa.it), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.