Ricorsi inammissibili. Lo ha deciso la prima sezione, presidente Salvatore Veneziano, del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, esaminando il procedimento della società Girgenti Acque, presentato del legale rappresentante pro tempore, e da Diego Galluzzo e Igino Della Volpe, quali componenti del Cda, difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte e Lillo Fiorello.
Girgenti Acque ha proceduto contro la prefettura di Agrigento e l’autorità nazionale Anticorruzione (difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato) e contro il Comune di Agrigento, l’ex commissario Gervasio Venuti (non costituitisi in giudizio) e l’Ati di Agrigento (difesa dall’avvocato Lucia Di Salvo) per l’annullamento dell’interdittiva antimafia della prefettura di Agrigento e contro il conseguente commissariamento. L’interdittiva del 16 novembre 2018 venne siglata perché fu ritenuto che sulla società sussistessero tentativi di infiltrazione mafiosa.
Il presidente di Girgenti Acque all’epoca era Marco Campione che dopo il provvedimento interdittivo si dimise. Il commissariamento avvenne il 27 novembre dello stesso anno, con la nomina di Gervasio Venuti. L’8 gennaio del 2019 venne nominato, quale ulteriore commissario straordinario, Giuseppe Massimo Dell’Aira. La gestione commissariale era stata, di fatto, disposta per garantire la continuità nella gestione del servizio idrico integrato fino all’individuazione da parte dell’Ati di nuove modalità di gestione. Il 9 luglio 2021, la prefettura di Agrigento ha revocato la misura della straordinaria e temporanea gestione della Girgenti Acque perché erano venute meno – a seguito della dichiarazione di fallimento della società – le esigenze del commissariamento e perché era stata costituita la nuova azienda speciale consortile, composta da 33 Comuni dell’Agrigentino, per il servizio idrico integrato.
Girgenti Acque, per l’interdittiva e il commissariamento, chiedeva il risarcimento del danno di 10.623.818 euro. Il Tar ha ritenuto fondata l’interdittiva antimafia. “Il provvedimento interdittivo è sostenuto da una serie di approfonditi e circostanziati elementi istruttori e investigativi, obiettivamente sintomatici e rivelatori del pericolo che possa verificarsi il tentativo, da parte della criminalità organizzata, di ingerirsi nell’attività imprenditoriale della società ricorrente. Deve quindi essere respinto il ricorso portante”, ha scritto il Tar Sicilia. E dunque è stato respinto anche il ricorso sul conseguente commissariamento. E’ caduta pertanto anche la richiesta di risarcimento dei danni.