Le attività di caccia in Sicilia sono pronte ad un nuovo assetto. No, questa volta non si parla di battaglie legali e di calendari venatori, ma di modifiche e introduzioni richieste a gran voce da ormai diversi anni.
Arriva all’Ars il ddl per apporre modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, su cui ancora oggi si fa riferimento. Le ultime modifiche risalgono alla legge regionale 11 agosto 2015 n. 18 riguardanti le norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità. Altre variazioni sono state successivamente introdotte attraverso il calendario venatorio, che stabilisce periodi e modalità di caccia per diverse specie.
E mentre anche a Roma, come avvenuto settimane fa, si discute di ritocchi sulle normative che regolano la caccia, non senza polemiche, in Sicilia si corre sullo stesso binario. Lavori, in realtà avviati da già da anni. Un capitolo complesso che ha richiesto e richiederà ancora tempo. Due sono infatti i ddl di riferimento su cui è stata fatta una sintesi e che risalgono persino al 2022. La norma è certamente in fase embrionale, ma sta iniziando a prendere forma. Il termine per la presentazione degli emendamenti scadrà martedì 2 luglio. In attesa della scadenza, continuano ad essere sempre più frequente il coinvolgimento delle associazioni venatorie. Solo una volta terminata questa fase e approvato il testo in Commissione, si potrà iniziare a parlare di copertura finanziaria, dopo le valutazioni degli uffici dell’assessorato all’Agricoltura.
La necessità di rendere la legge più attuale, secondo le esigenze della Regione Siciliana, che sono mutate da quando è stata approvata l’ultima riforma, è evidente già dai primi articoli con le diverse e numerose variazioni tecniche rispetto alla legge del ’97. Modifiche che prevedono a più riprese anche un maggior coinvolgimento dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), oltre che delle associazioni venatorie. Non mancano poi le abrogazioni, come nel caso di alcuni commi relativi alla legge regionale 14 novembre 2008 sulle norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette e alla legge regionale 11 agosto 2015 sulle norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità. Riscritti completamente alcuni specifici punti. Ma andiamo nel dettaglio.
Controllo della fauna
Un esempio è quello relativo al controllo della fauna, che potrà essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo, esercitati selettivamente anche nelle zone nelle quali esiste il divieto di caccia, al fine di migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, per il contenimento dei danni alle attività produttive, per pubblica incolumità. Le misure di controllo saranno attuate dalle ripartizioni faunistico venatorie, con il conseguente accertamento dell’Ispra dei metodi ecologici. Gli interventi di controllo della fauna selvatica all’interno delle aree protette rientreranno nel potere di iniziativa degli enti gestori che rileveranno le specie da assoggettare a controllo, la finalità di cattura o abbattimento del controllo, il numero di capi e il periodo nel quale attuare il controllo medesimo. Le misure di controllo saranno attuate dal soggetto gestore dell’area protetta. All’attuazione delle misure di controllo potranno essere chiamate anche le ripartizioni faunistico venatorie. Gli interventi di controllo, inoltre, verranno approvati con decreto dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, con parere dell’Ispra. La fauna abbattuta durante le operazioni di controllo potrà essere venduta, utilizzata per finalità di promozione e valorizzazione del territorio da parte di enti pubblici o donata in beneficienza. La fauna abbattuta potrà essere assegnata ai proprietari dei fondi che partecipano all’attività di controllo. Quella catturata, ad eccezione degli ungulati, può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.
Centri di recupero
Riscritto anche l’articolo 6 della legge del ’97 sui centri di recupero, per favorire il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e la liberazione della fauna selvatica in difficoltà. La Regione, inoltre, potrà promuovere l’istituzione dei centri mediante convenzioni per l’utilizzazione di beni e strutture pubbliche. Le attività di controllo saranno esercitate dalle ripartizioni faunistico venatorie e, per gli aspetti di carattere sanitario, dai servizi veterinari delle Asp competenti per territorio, le quali saranno addette alla cura degli animali feriti o in difficoltà presso i centri di recupero e di primo soccorso. I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale dovranno essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica e dopo le prime cure, dovrà essere inviata al centro di recupero della fauna selvatica più vicino. Il ddl riconosce inoltre il Centro di monitoraggio e controllo di tartarughe marine e cetacei istituito presso l’Istituto zooprofilattico, il Centro regionale di recupero della fauna selvatica di Ficuzza, i centri provinciali di recupero e i centri di primo soccorso già autorizzati ed operanti nel territorio regionale.
Danni e prevenzione
In tal senso l’ordinamento viene aggiornato e rivisto anche in termini di danni e prevenzione. L’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea sarà autorizzato a corrispondere alle imprese agricole indennizzi, nella misura massima del 60%, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione. L’erogazione dell’indennizzo è subordinata alla realizzazione di opere di prevenzione che devono contemplare la realizzazione di recinzioni, la predisposizione di protezioni individuali agli alberi ed agli arbusti, l’acquisto di cani pastore. L’assessorato inoltre potrà concede aiuti finanziari per la realizzazione degli interventi di prevenzione. I danni a carico delle produzioni agricole e zootecniche destinate all’autoconsumo non saranno indennizzabili. Gli indennizzi saranno in conformità alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
Il Piano regionale faunistico-venatorio
Altro punto principale del ddl è il Piano regionale faunistico venatorio. Il Piano costituisce lo strumento di pianificazione primaria del territorio agro-silvo-pastorale regionale e individua i criteri di risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica, i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica e quelli per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza sia rarefatta. Il documento emanato dal presidente della Regione con delibera della Giunta regionale, è redatto sulla base di uno schema proposto dall’assessore regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo rurale e la Pesca mediterranea e inviato alle competenti Commissioni legislative dell’Ars. Potrà essere modificato in qualsiasi momento. All’assessorato il compito anche di valutare gli impatti sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano e a provvedere ad eventuali modifiche. Il Piano regionale individua i criteri relativi alla istituzione delle aziende faunistico venatorie, agro venatorie e dei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, degli allevamenti contadini, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani fisse e temporanee. I procedimenti istitutivi dei parchi regionali e delle riserve naturali, nonché i procedimenti istitutivi dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 restano disciplinati dalle leggi che li riguardano. Nel Piano è indicato anche il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi programmati.
Zone di addestramento, allenamento e gare per cani
Sostanziali cambiamenti riguardano anche le zone di addestramento, allenamento e gare per cani. Le zone verranno individuate su proposta delle ripartizioni faunistico venatorie, anche su segnalazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite, dei titolari di concessione di aziende faunistico venatorie ed agro venatorie, degli imprenditori agricoli e dei sindaci con decreto dell’assessorato. Autorizzate dalla ripartizione faunistico venatoria, su consenso dei proprietari dei fondi, sono anche le zone temporanee per le gare riconosciute dall’Ente nazionale cinofilia italiana. I demani forestali della Regione siciliana e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili tutto l’anno ad esclusione del periodo 1 aprile-15 luglio, esclusivamente per lo svolgimento di gare di cani da ferma su fauna selvatica naturale di interesse venatorio, purché inserite in manifestazioni a carattere regionale, nazionale o internazionale.
Quattro le tipologie di zone individuate. Quelle di tipo A avranno un’estensione non inferiore a 10 ettari e non superiore a 200, caratterizzate da un habitat idoneo alla protezione ed alla riproduzione della fauna selvatica di interesse venatorio e cinofilo dove non è consentita l’immissione e l’abbattimento di fauna selvatica. L’allenamento, l’addestramento e le gare potranno svolgersi durante l’intero anno solare ad eccezione del periodo compreso tra il 1° aprile e il15 luglio. Non sarà consentito l’esercizio venatorio.
Le zone di tipo B avranno un’estensione non inferiore a 10 ettari e non superiore a 100, caratterizzate da un habitat scarsamente idoneo alla protezione ed alla riproduzione della fauna selvatica e l’assenza o una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica. In tali zone sarà consentito allenare, addestrare e svolgere gare su selvaggina di allevamento appartenente alle specie individuate per legge. Non sarà consentito l’esercizio venatorio.
Le zone di tipo C, ricadenti in aree con presenza di fauna selvatica naturale, saranno istituite durante tutto l’anno per l’espletamento di gare senza abbattimento per periodi non superiori a 15 giorni. In tali zone, nei giorni antecedenti la gara, è consentita l’attività di allenamento dei cani iscritti alla manifestazione. Non sarà consentito l’esercizio venatorio durante il periodo di vigenza.
Le zone di tipo D, ricadenti in aree caratterizzate da un habitat scarsamente idoneo alla protezione ed alla riproduzione della fauna selvatica, saranno istituite durante tutto l’anno per l’espletamento di gare anche con abbattimento, su selvaggina appartenente alle specie individuate per legge proveniente da allevamenti autorizzati, per periodi non superiori a 15 giorni. In tali zone, nei giorni antecedenti la gara, è consentita l’attività di allenamento dei cani iscritti alla manifestazione. Non sarà consentito l’esercizio venatorio durante il periodo di vigenza.
Le nuove sanzioni
Confermate le sanzioni già previste dal regolamento vigente, alle quali ne vengono introdotte di nuove.
Nello specifico sono introdotte sanzioni pecuniarie per i cacciatori che non raccolgono i bossoli vuoti.
L’abusiva tabellazione o l’irregolare chiusura dei fondi chiusi verranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, oltre ad una quota per ogni tabella abusivamente collocata. Per i fondi chiusi la sanzione si applicherà al conduttore del fondo in solido con il proprietario, negli altri casi si applicherà al concessionario.
Il cacciatore residente in altre regioni, autorizzato ad esercitare la caccia in un ambito territoriale della Sicilia, avrà l’obbligo di comunicare i dati relativi ai capi abbattuti al Comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia, anche nei casi in cui non ci sono stati abbattimenti.
Sarà soggetto a sanzione amministrativa chiunque addestri o alleni rapaci senza essere iscritto nell’apposito registro o chiunque addestri o alleni rapaci fuori dalle aree consentite.
Le modifiche sulle attività venatorie
Riflettori puntati sullo svolgimento e l’esercizio delle attività venatorie, a cui viene aggiunto uno specifico capitolo relativo alla detenzione e all’uso dei rapaci. Saranno consentiti solo gli esemplari provenienti da allevamenti nazionali o legalmente importati nel rispetto della Convenzione di Washington, con i possessori che avranno l’obbligo di comunicare al dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale il numero di falchi detenuti distinti per specie. In tal senso verrà istituito il registro dei falconieri e dei rapaci. Inoltre la Regione, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico e con un istituto pubblico di ricerca, provvederà all’istituzione di una banca dati del dna. La norma specifica come i rapaci dovranno essere contrassegnati da un apposito anello inamovibile e le modalità consentite per l’allenamento e l’addestramento.
Novità riguardano anche i periodi di attività venatoria relativi alla caccia di selezione agli ungulati. Modifiche sostanziose sono invece quelle che riguardano le specie cacciabili e periodi di caccia.
Sarà infatti vietato l’esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. I termini di apertura e di chiusura della caccia, che per determinate specie potranno variare anche relativamente alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, potranno essere posticipati o anticipati per determinate specie su parere dell’Ispra. In assenza del parere spetterà all’assessorato procedere al posticipo o all’anticipo dei termini di apertura o di chiusura della caccia avvalendosi dei dati scientifici e di pareri di istituti universitari e di ricerca o di quelli rilevati dal Servizio faunistico dell’assessorato.
Altre modifiche e introduzioni
Variazioni e riscritture, anche di tipo tecnico, riguardano molto da vicino: la struttura e le funzioni degli ambiti territoriali di caccia, gestiti dai comitati di gestione, che avranno anch’essi nuovi compiti e una nuova organizzazione; le aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie; la commissione d’esame per abilitazione all’esercizio venatorio; le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, con particolare riferimento alla tutela della coturnice siciliana e della lepre italica.
Ai Comuni viene aggiunta anche la competenza relativa alla previsione di zone da destinare temporaneamente prima dell’apertura della stagione venatoria all’allenamento e all’addestramento di cani da ferma, da cerca e da seguita in aggiunta alle zone di allenamento e addestramento cani fisse, e a quelle temporanee individuate d’ufficio dalle ripartizioni faunistico venatorie.
Le ripartizioni faunistico-venatorie, gli organi decentrati dell’assessorato, con la nuova riforma si occuperanno anche di individuare i periodi da destinare all’allenamento e all’addestramento dei rapaci e alle gare dei falchi da falconeria. Viene inoltre precisato che le specie di falco utilizzate per l’attività venatoria dovranno essere individuate con decreto dell’assessorato.
Tra le nuove introduzioni vi sono i centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica e aree faunistiche e la disciplina sugli appostamenti fissi, che si aggiungono ai centri privati e agli appostamenti temporanei rispettivamente già descritti negli articoli 38 e 33, entrambi della legge del ’97.
Introdotte anche le disposizioni sull’utilizzo del demanio forestale, le cui aree per esercitare la caccia saranno individuate dall’assessorato e la cartografia dei luoghi e le informazioni necessarie dovranno essere inviate all’Ispra per il parere.