La Ztl a Palermo è legittima.
Lo ribadisce il Tar Palermo che ha respinto il secondo ricorso contro il provvedimento di limitazione del traffico deciso dall’amministrazione comunale. La domanda era stata presentata da 330 soggetti, tra cittadini e imprese.
Anche con questa sentenza, come in quella emessa venerdì scorso, i giudici amministrativi hanno dichiarato l’istanza inammissibile per difetto di legittimazione e condannato i ricorrenti a pagare e 8.000 euro di spese legali in favore del Comune e della municipalizzata Amat, assistita dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi.
Complessivamente, considerando anche la condanna alle spese nella fase cautelare, i ricorrenti sono chiamati a risarcire al Comune, ad Amat ed alle associazioni ambientaliste intervenienti ben 21.500 euro. In questa sentenza il Tar si pronuncia, tra l’altro, sulla legittimazione a ricorrere dei commercianti, i quali non hanno dato prova “né delle perdite denunciate né della loro riconducibilità alle misure limitative della circolazione adottate dal Comune“.
Inoltre, secondo il Tar, “l’interesse dei commercianti e degli imprenditori a incrementare il proprio profitto o a circoscrivere le perdite dell’attività corrisponde con ogni evidenza ad una aspettativa di puro fatto che, quand’anche fosse effettivamente vanificata dalle decisioni sul traffico veicolare intraprese dall’autorità comunale, non varrebbe a qualificare giuridicamente la posizione dei ricorrenti sotto il profilo della legittimazione attiva“.
Soddisfazione degli avvocati dell’AMAT, Salvatore e Luigi Raimondi, secondo i quali la sentenza in esame chiude definitivamente la partita anche sui provvedimenti relativi alla Ztl notturna, visto che il principio fissato per i commercianti che operano di giorno non può che valere anche per i proprietari dei locali notturni.
IL COMMENTO DELL’ASSESSORE ALLA MOBILITA’ DEL COMUNE DI PALERMO GIUSTO CATANIA:
“Seconda sentenza ZTL in pochi giorni e il TAR continua a dare ragione al Comune di #Palermo. La motivazione della sentenza è fortissima: non possono essere invocate ragioni economiche individuali nella organizzazione della mobilità urbana. A maggior ragione se non è dimostrato alcun danno alle attività imprenditoriali.
Forse chi ha organizzato le raccolte di firme contro la ZTL, spiegando ragioni giuridicamente insostenibili, dovrebbe chiedere scusa alle tante persone che, in buona fede, hanno aderito al ricorso. Con questa sentenza si può dire che si chiude definitivamente la stagione di chi ha usato un argomento serio, quali sono le misure per tutelare la salute dei cittadini, per la propria propaganda politica”.