Sono stati pubblicati, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i nuovi concorsi relativi alla ricerca di nuovi profili all’interno del Ministero della Giustizia.
Dal 20 novembre 2019 è possibile presentare domanda per partecipare al concorso pubblico, a 200 posti, per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.
Modalità e termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 91 del 19 novembre 2019, dove è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 2019 di indizione del concorso.
In un’apposita sezione del sito tematico del Reclutamento del ministero dell’Interno è possibile scaricare il testo del bando, nonché accedere alla procedura informatizzata per l’invio “on line” della domanda.
Si ricorda che il candidato dovrà essere in possesso delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).
Al contempo, è stato indetto un altro concorso per 310 posti di magistrato ordinario. Le domande potranno essere presentate sempre per via informatica o tramite Pec entro e non oltre il 19 dicembre 2019.
I REQUISITI
Per essere ammesso al concorso e’ necessario che l’aspirante: sia cittadino italiano; abbia l’esercizio dei diritti civili; sia di condotta incensurabile; sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira; sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con
almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato, giudice ausiliario di corte di appello) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.