La legge della Regione Siciliana che ha ulteriormente differito le elezioni degli organi dei Liberi consorzi comunali, corrispondenti in Sicilia alle province, e dei Consigli metropolitani, prorogando la gestione commissariale degli stessi enti, viola gli articoli 5 e 114 della Costituzione ed è, pertanto, costituzionalmente illegittima. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 172, depositata oggi, con la quale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevata dal Tar della Regione Siciliana.
Il Comune di Enna aveva impugnato di fronte al Tar quattro decreti del presidente della Regione di nomina e di proroga dei commissari straordinari per il Libero consorzio comunale di Enna. Il Tar ha rilevato che i primi tre decreti erano stati adottati sulla base della legge n. 26 del 2022, che aveva prorogato per la sedicesima volta le elezioni, ma era stata già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 136 del 2023. L’ultimo decreto si fondava invece sulla legge n. 6 del 2023, promulgata il giorno prima del deposito della sentenza n. 136 del 2023, che aveva disposto il diciassettesimo rinvio. Conseguentemente, il Tar aveva inviato gli atti alla Corte costituzionale, chiedendo che anche quest’ultimo rinvio fosse dichiarato incostituzionale.
La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando i principi già espressi nella precedente sentenza n. 136 del 2024, nella quale aveva esortato la Regione Siciliana a porre rimedio a tale situazione senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni. La Corte ha nuovamente sottolineato come i continui rinvii delle elezioni, che si succedono dal 2015, abbiano sinora impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, prorogando gestioni commissariali incompatibili con la loro natura di enti territoriali autonomi e costituzionalmente necessari.