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Il fatto

Palermo, il Tribunale sospende un’ingiunzione di pagamento della Regione a carico di un professore universitario

mercoledì 31 Luglio 2024
trbunale palermo
Tribunale Palermo

Il Tribunale di Palermo ha sospeso gli effetti di un provvedimento a carico di un professore universitario in pensione a cui la Regione Siciliana aveva emesso un’ingiunzione di pagamento.

L’arch. G.P, già docente ordinario in “Architettura Tecnica” e “Composizione Architettonica Urbana” presso le facoltà di Ingegneria e di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, aveva partecipato quale libero professionista ad una procedura selettiva indetta dal Dipartimento Nazionale della Funzione Pubblica e finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione professionale “…per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza…”. Superate le varie prove della procedura selettiva, il professore aveva stipulato con la Regione Sicilia un contratto di lavoro autonomo svolgendo, nella qualità di esperto, attività di supporto e consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti del territorio regionale coinvolti negli interventi di semplificazione dei procedimenti nell’ambito degli appalti per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.

Completate le attività progettuali e raggiunti gli obiettivi prefissati, la Regione Siciliana aveva disposto (con provvedimento recante data 2.08.2023) la risoluzione del contratto di lavoro asserendo la carenza, in capo al medesimo, di un requisito indefettibile ai fini della partecipazione alla procedura selettiva in precedenza promossa, costituito dal “non essere in quiescenza“. L’Amministrazione regionale ha chiesto al professore la restituzione degli onorari già liquidati in favore del medesimo, pari a oltre 29.000,00.

Difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, l’uomo ha contestato alla sezione Lavoro del Tribunale di Palermo l’illegittimità della risoluzione contrattuale e della conseguente richiesta di restituzione degli onorari.

L’Amministrazione Regionale, poi, con ingiunzione di pagamento prot. n°31676 del 15 aprile 2024, ha ingiunto al professore il pagamento dell’importo di euro 29.435, 00 (oltre interessi per euro 1.742,00) asserendo la titolarità di un credito certo, liquido ed esigibile, che ha conferito un nuovo mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi, e Daniele Piazza, che hanno proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento della Regione Siciliana, chiedendone in via cautelare la sospensione degli effetti. I difensori hanno evidenziato come il presunto credito vantato dalla Regione fosse del tutto privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, che legittimano il ricorso all’ingiunzione di pagamento. In data antecedente all’adozione dell’ingiunzione di pagamento, il professore ha promosso davanti al Tribunale di Palermo un giudizio, nel quale è stata contestata la fondatezza della pretesa creditoria della Regione. Pertanto, i legali hanno evidenziato come la pendenza di un contenzioso tra le parti, avente ad oggetto tale presunto credito, non consentisse alla Regione di avviare procedure di tipo esecutivo.

In totale adesione alle tesi difensive degli avvocati Girolamo Rubino, Daniele Piazza e Rosario De Marco Capizzi il Tribunale di Palermo ha sospeso l’efficacia dell’ingiunzione di pagamento in ragione, appunto, “dell’attuale pendenza del processo instaurato innanzi al Giudice del lavoro”. Il professore, dunque, non dovrà pagare un importo superiore a 30.000,000 euro a titolo di restituzione onorari e di interessi maturati.

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