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“Poltrone e cabine in affitto”, cambiano le regole per parrucchieri ed estetisti a Palermo

martedì 22 Dicembre 2020
parrucchieri

Cambiano le regole per acconciatori ed estetisti che decidono di concedere una parte dei propri locali in uso ad un altro soggetto, naturalmente abilitato, che svolge la stessa attività o un’attività complementare da svolgere in piena autonomia.

Lo ha deciso la Giunta comunale che ha deliberato alcune modifiche alle linee guida per quanto riguarda “l’affitto di poltrona di acconciatore” e “l’affitto cabina di attività estetica”. Le modifiche sono state proposte dall’assessore alle Attività produttive economiche Leopoldo Piampiano accogliendo – tra l’altro – le richieste avanzate dalle organizzazioni di categoria che poi, di fatto, hanno condiviso la proposta di deliberazione elaborata dagli uffici.

Le modifiche apportate servono a semplificare le procedure e, allo stesso tempo, introdurre norme utili a contrastare il fenomeno dell’abusivismo che in questo settore è particolarmente diffuso.

leoluca orlando sindacoPer il sindaco Leoluca Orlando, “si tratta di un intervento che mette ordine in questo settore ed allo stesso contribuisce a rendere più facile la gestione delle attività, sia da parte di chi ha dei locali ma a volte non riesce a sostenerne pienamente i costi, sia da parte di chi, soprattutto giovani, ha le abilitazioni e le competenze ma non ancora la possibilità di avviare un’attività autonoma”.

L’Assessore Piampiano ha sottolineato “il contributo dato dalle organizzazioni di categoria, che hanno condiviso con gli uffici e con l’Amministrazione la propria esperienza e si sono fatte interpreti delle necessità degli operatori, portando ad un risultato importante”.

Un plauso al lavoro svolto viene anche dal Presidente della VI Commissione Ottavio Zacco secondo il quale “è stato importante che si sia arrivati a questa modifica con un coinvolgimento delle associazioni di categoria, nello spirito del dialogo e del confronto che deve sempre animare l’attività dell’Amministrazione”.

Nel dettaglio delle norme adottare, sarà vietato affittare la “poltrona/cabina” a chi non ha i requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività compreso il possesso della Partita Iva. L’affidatario dovrà inoltre presentare una Scia di acconciatore/estetista allegando copia del contratto di affitto di poltrona.
Nel testo delle nuove linee guida, è anche previsto che l’affidatario dovrà essere in possesso del requisito professionale previsto dalla normativa di settore e dichiararne gli estremi, nella forma  dell’autocertificazione, nella modulistica utilizzata e, si sottolinea, che la Scia non costituisce titolo di sub ingresso ma è atto propedeutico e necessario allo svolgimento dell’attività, in assenza del quale l’attività viene considerata abusiva. La Scia, naturalmente, abilità l’attività dell’affidatario con efficacia immediata.

I contratti di affitto dovranno inoltre stabilire ruoli e regole per l’utilizzo dei locali, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico sanitarie e della sicurezza anche degli avventori.

 

IL TESTO

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL’AFFITTO DI POLTRONA/CABINA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE/ESTETISTA

1. Nell’ambito dell’attività professionale di Acconciatore ed Estetica, per chi è regolarmente registrato presso la Camera di Commercio ed è in possesso di partita IVA, si inserisce una nuova modalità contrattuale per l’esercizio dell’attività in uno stesso locale: ”affitto di poltrona” o “affitto di cabina”.Tale nuova disciplina contrattuale è prevista nell’ “Avviso Comune”, sottoscritto il 25 novembre 2011 tra le parti sociali, in occasione del rinnovo del Contrato Collettivo di lavoro dei Settori dell’Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere.

2. I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale sono – il titolare del salone/centro estetico detto “affidante- il professionista abilitato detto “affidatario” che dovranno stipulare un contratto per la “gestione ed il godimento della cosa produttiva”, ai sensi dell’art. 1615 del Codice Civile.

3. Il contratto deve essere sottoscritto in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato preso l’Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno, fatte salve le clausole di risoluzione espressa.

4. Il contratto deve contenere, obbligatoriamente, specifici riferimenti a:

– La durata, facoltà di recesso e cause di risoluzione anticipata;

– La superficie data in uso con relativa planimetria;

– La puntuale identificazione delle postazioni date in uso che non potranno più essere utilizzate dall’affidante;

– Il rapporto economico tra le parti;

– La tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/cabina in affido.

E’ vietato affittare la poltrona/cabina:

a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’attività compreso il possesso di Partita Iva;

5 Titolo Abilitativo

L’affidatario dovrà presentare una S.C.I.A. di acconciatore/estetista, utilizzando la modulistica unificata e standardizzata, approvata in sede di Conferenza Stato Regioni e recepita dalla Regione Siciliana, inserendo gli estremi del titolo (autorizzazione o S.C.I.A.) dell’affidante ed allegando la copia del contratto di affitto di poltrona

L’affidatario dovrà essere in possesso del requisito professionale previsto dalla normativa di settore e dichiararne gli estremi, nella forma dell’autocertificazione, nella modulistica utilizzata.

La S.C.I.A. non costituisce titolo di sub ingresso ma è atto propedeutico e necessario allo svolgimento dell’attività, in assenza del quale l’attività viene considerata abusiva. La S.C.I.A. abilita l’attività dell’affidatario con efficacia immediata. In ordine alla S.C.I.A. verranno eseguiti i controlli per la verifica di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle vigenti normative di settore.

6 Variazione

Ogni variazione (nuovi affittuari, ecc.) va segnalata a mezzo di S.C.I.A. o di comunicazione (in caso di cessazione).

7. Sicurezza

Per quanto attiene alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ognuna delle parti (affidante ed affidatario) risponde per la sua attività, ma – ad esclusione della “zona poltrona o cabina” l’affidante si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

8. Orario

E’ fatto obbligo per l’affidatario di rispettare gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio previsti per l’attività esercitata dall’affidante, con la possibilità di esporre un proprio cartello personalizzato. L’affidatario, in caso di malattia o ferie prolungate dell’affidante, potrà ugualmente svolgere la propria attività, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, purché sia presente il Responsabile Tecnico dell’esercizio.

9. Prezzi

E’ fatto obbligo per ciascuna delle parti contrattuali di esporre un proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all’interno dello stesso esercizio.

10. Prescrizioni

Ogni singola attività dovrà essere svolta nel rispetto dei requisiti professionali, strutturali ed igienico sanitari specificatamente previsti dalle norme di riferimento.

Le parti, devono stabilire apposite procedure di coordinamento per l’utilizzo degli spazi comuni (spogliatoi, servizi igienici, ripostiglio/magazzino, sala d’attesa, etc.) e per le operazioni di pulizia, disinfestazione e manutenzione dei locali ed, in particolare, per le operazioni per la sterilizzazione/disinfezione delle attrezzature, nelle quali sia ben individuata la responsabilità delle singole fasi.

Inoltre, secondo le indicazioni rese dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nel parere n. 86335 del 09/06/2015, la reciproca indipendenza delle imprese esercenti l’attività all’interno dei medesimi locali comporta l’esigenza di ridurre, per quanto possibile, i profili di commistione tra le attività dei due imprenditori, al fine di garantire la riconducibilità di eventuali responsabilità all’uno o all’altro soggetto: a tale scopo, il contratto dovrà prevedere una netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso al concedente ed all’affittuario

Qualora si intendano apportare delle modifiche (spostamento delle postazioni di lavoro nell’ambito dell’attività, variazioni delle dimensioni della cabina, utilizzo di nuove attrezzature, oltre a quelle presenti, ecc.) l’affidatario è tenuto a regolarizzare i rapporti con l’ASP.

11. Piano fiscale e sanzioni

Ai sensi della vigente normativa, le attività di acconciatore e di estetista vanno esercitate in forma di impresa. Pertanto, trattandosi di imprese autonome, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di partita IVA, sia l’affidante che l’affidatario dovranno rilasciare lo scontrino fiscale/fattura relativo alle proprie prestazioni. Si rammenta che, in caso di controllo della Guardia di Finanza, la mancata emissione dello scontrino fiscale porterà a specifici provvedimenti adottati dall’Autorità con sanzioni progressive non solo nei confronti dell’inadempiente, ma anche imputabili al titolare/affidante.

Nel ribadire la responsabilità esclusiva dell’affidante relativamente alle parti comuni, si evidenzia che, qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie

insufficienti, nell’ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente all’affidatario in quanto responsabile della poltrona/cabina, come da contrato stipulato.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee Guida, si rinvia alle previsioni dettate dalla normativa di natura gius-lavoristica, igienico sanitaria, contabile e fiscale, nonché dalla disciplina civilistica.

 

 

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