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Altrimenti commette un reato penale
Il dovere di un professionista della salute è certamente quello di rispettare il segreto professionale. Tuttavia, quando le notizie acquisite, durante un colloquio, fanno ipotizzare che il soggetto sia vittima di violenze psicologiche, economiche e fisiche fino a prospettare la possibilità di un grave pericolo per la vita e la salute psicofisica, si ha l’obbligo giuridico di comunicarle subito alle Autorità. Saranno loro, avviando delle procedure investigative, ad accertarsi della veridicità dei fatti.
So bene che questo possa non incontrare del tutto il benestare di un clinico, in quanto, senza che sia consentito lo svolgimento di un’indagine psicologica, in parallelo a quella decisa dal Magistrato, il lavoro risulterebbe, secondo questo punto di vista, monco.
Lo Psicologo o il Medico sono tenuti a garantire che la notizia di reato giunga a conoscenza dell’organo competente all’esercizio dell’azione penale, anche se pensano, possibilmente, di proteggere il paziente da se stesso (perché in situazioni di stress si attiva la propria patologia psichiatrica o psicofisica) o dalla denuncia penale per calunnia[art. 365 c.p., in Brocardi.it].